Corte costituzionale

Ordinanza n. 357/2000

Corte cost., ord. 25 luglio 2000, n. 357

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
357/2000
Data di deposito
25 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:357

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25581

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-'quater' codice procedura civile - nella parte in cui non prevede che l'ordinanza (anticipatoria di condanna) ivi disciplinata, costituisca titolo per l'iscrizione della ipoteca giudiziale - per asserita violazione dell'art. 3 Costituzione, in considerazione dei meno rigorosi presupposti sulla base dei quali viene dichiarata esecutiva l'ordinanza-ingiunzione di cui al precedente art. 186-'ter'. Nel quadro dell'ampia potesta' discrezionale, ripetutamente riconosciuta da questa Corte al legislatore, riguardo alla conformazione degli istituti processuali ed alla differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata nei vari tipi di giudizi - la denunciata divergenza tra i due paradigmi normativi messi a confronto e', infatti, coerente alla diversita' dei presupposti e delle finalita' cui rispondono i provvedimenti da dette norme rispettivamente disciplinati; potendo, al piu', configurare una mera disarmonia normativa, tuttavia razionalmente spiegabile proprio in rapporto alla fisiologica destinazione dell'ordinanza 'ex' art. 186-'quater' ad essere riassorbita nella sentenza, ovvero ad acquistare essa medesima l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza e quindi a divenire, come tale, titolo idoneo ad iscrivere l'ipoteca giudiziale. Precedenti: - sentenze nn. 385/1997 e 168/2000 su natura ed effetti dell'ordinanza anticipatoria di condanna; - sentenze n. 65/1996 e 358/1996 sulla discrezionale del legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-quater cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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