Corte costituzionale
Ordinanza n. 357/2000
Corte cost., ord. 25 luglio 2000, n. 357
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 357/2000
- Data di deposito
- 25 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:357
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25581
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-'quater' codice procedura civile - nella parte in cui non prevede che l'ordinanza (anticipatoria di condanna) ivi disciplinata, costituisca titolo per l'iscrizione della ipoteca giudiziale - per asserita violazione dell'art. 3 Costituzione, in considerazione dei meno rigorosi presupposti sulla base dei quali viene dichiarata esecutiva l'ordinanza-ingiunzione di cui al precedente art. 186-'ter'. Nel quadro dell'ampia potesta' discrezionale, ripetutamente riconosciuta da questa Corte al legislatore, riguardo alla conformazione degli istituti processuali ed alla differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata nei vari tipi di giudizi - la denunciata divergenza tra i due paradigmi normativi messi a confronto e', infatti, coerente alla diversita' dei presupposti e delle finalita' cui rispondono i provvedimenti da dette norme rispettivamente disciplinati; potendo, al piu', configurare una mera disarmonia normativa, tuttavia razionalmente spiegabile proprio in rapporto alla fisiologica destinazione dell'ordinanza 'ex' art. 186-'quater' ad essere riassorbita nella sentenza, ovvero ad acquistare essa medesima l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza e quindi a divenire, come tale, titolo idoneo ad iscrivere l'ipoteca giudiziale. Precedenti: - sentenze nn. 385/1997 e 168/2000 su natura ed effetti dell'ordinanza anticipatoria di condanna; - sentenze n. 65/1996 e 358/1996 sulla discrezionale del legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-quater cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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