Corte costituzionale
Ordinanza n. 346/2000
Corte cost., ord. 24 luglio 2000, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 346/2000
- Data di deposito
- 24 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:346
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 219 del 5 giugno 1989
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, comma 2, Costituzione
- art. 9, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
- art. 111, Costituzione
Massime
Massima n. 25575
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale della legge 5 giugno 1989 n. 219, denunciata - in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 Costituzione e 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 - nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del collegio per i reati ministeriali a svolgere la funzione di giudice dell'udienza preliminare e a disporre il rinvio a giudizio dell'imputato. Premesso che - come gia' chiarito nelle sentenze nn. 36 del 1999 e 473 del 1993 - il diritto vivente esclude che i provvedimenti adottati dal giudice che versa in una situazione di incompatibilita' siano affetti da nullita', in quanto le cause di incompatibilita' non incidono sui requisiti di capacita' del giudice, costituendo invece motivo di ricusazione, da far valere nei termini e modi previsti dall'apposita procedura, il giudice rimettente avrebbe dovuto infatti spiegare - il che pero' non ha fatto - in base a quale principio o regola processuale l'accoglimento della questione determinerebbe la regressione del procedimento alla fase ormai esaurita dell'udienza preliminare, tanto piu' che dall'ordinanza di rimessione neppure risulta che la parte abbia tempestivamente attivato, nel corso del procedimento avanti al collegio per i reati ministeriali, la procedura di ricusazione del giudice ritenuto incompatibile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione e 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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