Corte costituzionale
Ordinanza n. 343/2000
Corte cost., ord. 24 luglio 2000, n. 343
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 343/2000
- Data di deposito
- 24 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:343
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 133 del 4 maggio 1998
- art. 1, legge n. 133 del 4 maggio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 25572
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 4 maggio 1998 n. 133, denunciati - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - <<nella parte in cui limitano i previsti incentivi a favore dei magistrati trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate, provenienti da un'altra regione e da una distanza superiore ai centocinquanta chilometri>>. Con riguardo al precetto dell'eguaglianza, non e', infatti, irragionevole che i predetti incentivi economici siano riservati ai magistrati trasferiti d'ufficio, posto che, nell'ambito del procedimento di copertura dei posti vacanti, e' proprio la mancanza di domande a fungere da elemento indicativo di sedi in cui nessuno aspira a trasferirsi <<sua sponte>>; mentre il criterio geografico, di preferenza per i magistrati provenienti da regioni diverse da quelle ove si trovino le sedi disagiate e da una distanza superiore ai 150 chilometri, ragionevolmente, a sua volta, risponde alla finalita` di accrescere, in dette sedi, il numero di magistrati complessivamente in servizio, sul presupposto che trasferimenti da distanza inferiore o nell'ambito della stessa Regione finirebbero, invece, per determinare scoperture in uffici parimenti sensibili. Resta poi esclusa l'asserita violazione dell'art. 36 Costituzione, non potendo negarsi al legislatore, nel rispetto del limite costituzionale della necessaria adeguatezza della retribuzione (che qui non viene in gioco), di prevedere, allorche' sussistano specifiche esigenze, un diverso e piu' vantaggioso trattamento economico riservato solo a taluni degli appartenenti ad una certa categoria di soggetti. Ne' alcun 'vulnus' e' arrecato all'art. 97 Costituzione, poiche' le norme in esame, lungi dal disattendere l'obiettivo del buon andamento nell'organizzazione degli uffici, mirano anzi proprio alla sua realizzazione, proponendosi di ovviare alla constata difficolta' di ricoprire le sedi di cui trattasi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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