Corte costituzionale

Ordinanza n. 343/2000

Corte cost., ord. 24 luglio 2000, n. 343

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
343/2000
Data di deposito
24 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:343

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 133 del 4 maggio 1998
  • art. 1, legge n. 133 del 4 maggio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 25572

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 4 maggio 1998 n. 133, denunciati - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - <<nella parte in cui limitano i previsti incentivi a favore dei magistrati trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate, provenienti da un'altra regione e da una distanza superiore ai centocinquanta chilometri>>. Con riguardo al precetto dell'eguaglianza, non e', infatti, irragionevole che i predetti incentivi economici siano riservati ai magistrati trasferiti d'ufficio, posto che, nell'ambito del procedimento di copertura dei posti vacanti, e' proprio la mancanza di domande a fungere da elemento indicativo di sedi in cui nessuno aspira a trasferirsi <<sua sponte>>; mentre il criterio geografico, di preferenza per i magistrati provenienti da regioni diverse da quelle ove si trovino le sedi disagiate e da una distanza superiore ai 150 chilometri, ragionevolmente, a sua volta, risponde alla finalita` di accrescere, in dette sedi, il numero di magistrati complessivamente in servizio, sul presupposto che trasferimenti da distanza inferiore o nell'ambito della stessa Regione finirebbero, invece, per determinare scoperture in uffici parimenti sensibili. Resta poi esclusa l'asserita violazione dell'art. 36 Costituzione, non potendo negarsi al legislatore, nel rispetto del limite costituzionale della necessaria adeguatezza della retribuzione (che qui non viene in gioco), di prevedere, allorche' sussistano specifiche esigenze, un diverso e piu' vantaggioso trattamento economico riservato solo a taluni degli appartenenti ad una certa categoria di soggetti. Ne' alcun 'vulnus' e' arrecato all'art. 97 Costituzione, poiche' le norme in esame, lungi dal disattendere l'obiettivo del buon andamento nell'organizzazione degli uffici, mirano anzi proprio alla sua realizzazione, proponendosi di ovviare alla constata difficolta' di ricoprire le sedi di cui trattasi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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