Corte costituzionale
Ordinanza n. 342/2000
Corte cost., ord. 24 luglio 2000, n. 342
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 342/2000
- Data di deposito
- 24 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:342
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 2, legge n. 121 del 1° aprile 1981
- art. 43, legge n. 121 del 1° aprile 1981
- art. 2, comma 5, legge n. 34 del 20 marzo 1984
Parametri
Massime
Massima n. 25611
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 16, secondo comma, e 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34, censurati, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto non estendono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'indennita' prevista a favore del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. Risulta infatti improponibile ed ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, l'attribuzione di una singola componente retributiva stabilita dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle forze di polizia, attesa la radicale differenza fra gli ordinamenti considerati, anche per quanto riguarda le fonti della relativa disciplina e la difformita' esistente, sotto il profilo strutturale e funzionale, tra le categorie di dipendenti messe a confronto. Risulta conseguentemente priva di ogni consistenza anche la denunciata violazione del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione ne', del resto, e' in alcun modo argomentata l'idoneita' in se', delle norme in vigore, ad assicurare ai dipendenti in questione un trattamento economico correlato alla qualita' e quantita' del lavoro da essi svolto. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, secondo comma, e 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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