Corte costituzionale
Ordinanza n. 341/2000
Corte cost., ord. 24 luglio 2000, n. 341
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 341/2000
- Data di deposito
- 24 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:341
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 197, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 199, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 196, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 198, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 195, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 203, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 202, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 200, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 201, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 193, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 194, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 25571
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi da 193 a 203, della legge 13 dicembre 1996 n. 662, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sul rilievo che l'introduzione, da detta norma retroattivamente disposta, di un contributo straordinario per l'Europa per l 1996, destinato a colpire solo determinate fasce di reddito, con esonero di altre al di sotto di una certa soglia, violerebbe il criterio della progressivita' della imposizione fiscale, della eguaglianza e della universalita' della imposizione, nonche' della necessaria aderenza alla capacita' contributiva, senza alcuna razionale giustificazione. Non risulta, infatti, in primo luogo, per alcun profilo vulnerato l'art. 53 Costituzione, posto che tale precetto, rettamente interpretato, non impone (diversamente da quanto presupposto dal giudice rimettente) una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione e che, nella specie, il riferito contributo per l'Europa presenta, appunto, elementi di marcata differenziazione, rispetto all'IRPEF - quale imposizione 'una tantum', accompagnata da un impegno politico di parziale futuro rimborso (poi in concreto realizzato al 60% con legge 1998 n. 448) e finalizzata esclusivamente all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Mastricht - per cui non risulta irragionevole ne' arbitraria la scelta del legislatore di introdurre, per detto peculiare contributo, disposizioni differenziate, rispetto alle altre imposte sul reddito, in ordine al minimo imponibile, in modo da escludere qualsiasi aggravio sulla fascia bassa fino a L. 7.200.000. Ne' incide sulla capacita' contributiva la retroattivita' della norma, trattandosi di imposizione che, comunque, assume a riferimento il reddito relativo ad un anno (1996) ancora in corso con o non irragionevole presunzione di persistenza di detta capacita' in relazione alla particolare conformazione delle fasce di contributi colpite. La disposizione censurata contiene inoltre tutti gli elementi perche' una prestazione patrimoniale possa ritenersi imposta in base alla legge - cioe' i soggetti tenuti alla prestazione, l'oggetto della stessa, i criteri per la concreta individuazione dell'onere ed infine il modulo procedimentale che concorra ad escludere arbitri da parte dell'amministrazione - per cui neppure l'art. 23 Costituzione puo' dirsi infine violato. Precedenti: - sentenze nn. 416/1999 e 229/1999, in tema di retroattivita' di norme non penali; - sentenza n. 507/1988, con riguardo alle prestazioni patrimoniali imposte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 193 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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