Corte costituzionale
Ordinanza n. 329/2000
Corte cost., ord. 21 luglio 2000, n. 329
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 329/2000
- Data di deposito
- 21 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:329
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 30, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 25600
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui, nel processo tributario, qualunque notificazione a mezzo del servizio postale <<si considera fatta nella data della spedizione>>; nonche' degli artt. 53, comma 2 e 20, comma 1 del decreto stesso, nei limiti in cui a detto art. 16 fanno riferimento. La regola posta dalla normativa impugnata, infatti, non risulta estranea al sistema processuale civile, poiche' in materia di spedizioni a mezzo posta, regola identica e' stabilita da entrambi i codici di rito (artt. 140, 583, cod. proc. civ. e art. 134 disp. att. cod. proc. civ.) ne' si configura, neppure in astratto, una qualsivoglia lesione del diritto di agire in giudizio sia del notificante, il quale, anzi, risulta avvantaggiato sia del destinatario dell'atto notificato. Infine, va rilevato che le disposizioni in esame, rendendo meno rischioso per la parte notificante il ricorso al servizio postale e quindi, incentivando l'impiego dello stesso, costituiscono compiuta attuazione del principio contenuto nella legge di delega n. 413 del 1991, che stabilisce l'uso piu' largo possibile del servizio medesimo. - V., da ultimo, le sentenze n. 165/2000 e 18/2000, che escludono l'esistenza di un principio costituzionale di uniformita' tra i vari tipi di processo. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 5, 53, comma 2, e 20, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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