Corte costituzionale
Ordinanza n. 318/2000
Corte cost., ord. 20 luglio 2000, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 318/2000
- Data di deposito
- 20 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:318
Norme oggetto del giudizio
- art. 656, codice di procedura penale
- art. 656, legge n. 165 del 27 maggio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 25563
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656 del codice di procedura penale denunciato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevederebbe che il magistrato di sorveglianza, sussistendo i presupposti per la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive, possa sospendere automaticamente anche la sanzione sostitutiva della semidetenzione per consentire al condannato minorenne di presentare istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Infatti il rimettente, nonostante illustri egli stesso le ragioni per cui e' possibile estendere il meccanismo previsto dall'articolo 656 cod. proc. pen. alla semidetenzione, cosi' interpretando la norma censurata in modo conforme a Costituzione, chiede una sentenza che riconosca al magistrato di sorveglianza il potere di sospendere automaticamente l'esecuzione della sanzione sostitutiva della semidetenzione, ordinariamente attribuito per le pene detentive al pubblico ministero; senza spiegare perche' il sistema, cosi' ricostruito, precluda al magistrato di sorveglianza di fare applicazione della disposizione censurata; ne' richiamando alcun parametro costituzionale che imponga di attribuire in via esclusiva allo stesso magistrato di sorveglianza, invece che al pubblico ministero, il potere di attivare il meccanismo previsto dal citato art. 656.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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