Corte costituzionale

Ordinanza n. 318/2000

Corte cost., ord. 20 luglio 2000, n. 318

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
318/2000
Data di deposito
20 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:318

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25563

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656 del codice di procedura penale denunciato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevederebbe che il magistrato di sorveglianza, sussistendo i presupposti per la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive, possa sospendere automaticamente anche la sanzione sostitutiva della semidetenzione per consentire al condannato minorenne di presentare istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Infatti il rimettente, nonostante illustri egli stesso le ragioni per cui e' possibile estendere il meccanismo previsto dall'articolo 656 cod. proc. pen. alla semidetenzione, cosi' interpretando la norma censurata in modo conforme a Costituzione, chiede una sentenza che riconosca al magistrato di sorveglianza il potere di sospendere automaticamente l'esecuzione della sanzione sostitutiva della semidetenzione, ordinariamente attribuito per le pene detentive al pubblico ministero; senza spiegare perche' il sistema, cosi' ricostruito, precluda al magistrato di sorveglianza di fare applicazione della disposizione censurata; ne' richiamando alcun parametro costituzionale che imponga di attribuire in via esclusiva allo stesso magistrato di sorveglianza, invece che al pubblico ministero, il potere di attivare il meccanismo previsto dal citato art. 656.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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