Corte costituzionale
Ordinanza n. 317/2000
Corte cost., ord. 20 luglio 2000, n. 317
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 317/2000
- Data di deposito
- 20 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:317
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 112, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 6, comma 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- legge n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 25, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 25562
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, denunciato - in riferimento agli articoli 3 e 112 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui <<consente che il termine di prescrizione del reato non sia definibile nella stessa misura in tutte le fasi del procedimento>>, e in particolare nella parte in cui consente che sulla determinazione del termine della prescrizione abbia effetto, anche mediante il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee di cui all'art. 69 cod. pen., <<la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., ovvero di ogni altra circostanza del reato non specificamente identificabile nei suoi contenuti, facoltativa e comunque non preventivamente individuabile all'atto del rinvio a giudizio>>. Infatti - come gia' precisato nell'ordinanza n. 337 del 1999, che ha dichiarato manifestamente inammissibile identica questione, sollevata dallo stesso giudice 'a quo' - l'intervento richiesto <<si tradurrebbe in un trattamento deteriore nei confronti dell'imputato, in violazione del principio di legalita' sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale e' precluso alla Corte qualsiasi intervento additivo 'in malam partem' in materia penale>>; ne' puo' ritenersi ingiustificata la scelta del legislatore di rapportare i termini entro cui si produce l'effetto estintivo della prescrizione alla <<concreta gravita' del fatto-reato, quale risulta anche a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche e del bilanciamento delle circostanze>>.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di appello di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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