Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/2000

Corte cost., ord. 20 luglio 2000, n. 312

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
312/2000
Data di deposito
20 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:312

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25557

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma primo del codice di procedura penale - nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente anche nel caso di reati per i quali, ai sensi del citato art. 51, comma 3-bis, la funzione di pubblico ministero e' attribuita a quello presso il tribunale del capoluogo del distreto nel cui ambito ha sede il giudice competente - sollevata in riferimento agli artt. 112 e 3 della Costituzione. Dei due parametri evocati, il primo e' infatti inconferente - per essere la questione attinente ad un momento successivo all'esercizio dell'azione penale di cui l'art. 112 sancisce l'obbligatorieta' - e il secondo (art. 3) non risulta correttamente invocato, poiche' nessuna seria ragione di ordine costituzionale viene adottata a sostegno della richiesta mirante alla rottura della identita' di regolamento processuale per la fase del giudizio e alla creazione di riti differenziati, ov'e' sovrana la discrezionalita' del legislatore. Precedenti: - sentenze nn. 460/1995 e 280/1995, relativamente all'art. 112 Costituzione. - ordinanza n. 15/2000, sulla discrezionalita' del legislatore in tema di riti differenziati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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