Corte costituzionale
Ordinanza n. 312/2000
Corte cost., ord. 20 luglio 2000, n. 312
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 312/2000
- Data di deposito
- 20 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:312
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25557
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma primo del codice di procedura penale - nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente anche nel caso di reati per i quali, ai sensi del citato art. 51, comma 3-bis, la funzione di pubblico ministero e' attribuita a quello presso il tribunale del capoluogo del distreto nel cui ambito ha sede il giudice competente - sollevata in riferimento agli artt. 112 e 3 della Costituzione. Dei due parametri evocati, il primo e' infatti inconferente - per essere la questione attinente ad un momento successivo all'esercizio dell'azione penale di cui l'art. 112 sancisce l'obbligatorieta' - e il secondo (art. 3) non risulta correttamente invocato, poiche' nessuna seria ragione di ordine costituzionale viene adottata a sostegno della richiesta mirante alla rottura della identita' di regolamento processuale per la fase del giudizio e alla creazione di riti differenziati, ov'e' sovrana la discrezionalita' del legislatore. Precedenti: - sentenze nn. 460/1995 e 280/1995, relativamente all'art. 112 Costituzione. - ordinanza n. 15/2000, sulla discrezionalita' del legislatore in tema di riti differenziati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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