Corte costituzionale

Ordinanza n. 296/2000

Corte cost., ord. 17 luglio 2000, n. 296

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
296/2000
Data di deposito
17 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:296

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 7, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
  • art. 34, comma 8, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
  • art. 34, comma 6, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
  • art. 34, comma 4, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
  • art. 34, comma 5, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
  • art. 34, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
  • art. 34, comma 3, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 25541

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, lett. c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto il previsto reinquadramento dei marescialli e dei sergenti dell'Esercito gia' in servizio, risulterebbe, nel suo complesso, deteriore rispetto a quello disposto per i sottufficiali dei carabinieri, sul presupposto che l'inquadramento, la carriera e il trattamento economico dei sottufficiali dei carabinieri e quella dei pari grado appartenenti alle altre Forze armate debbano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 216 del 1992, essere necessariamente omogenei. Ma, ne' tale legge, ne' le norme successive, hanno inteso perseguire un'assoluta identita' di posizioni e trattamenti e, del resto, le funzioni svolte e i compiti demandati ai sottufficiali dei carabinieri differiscono sensibilmente da quelli affidati ai sottufficiali delle altre Forze armate sicche', data la non comparabilita' delle rispettive posizioni, la scelta, nella specie operata dal legislatore, rientra nel corretto esercizio, non arbitrario ne' manifestamente irragionevole, della discrezionalita' a lui riservata sia nell'apportare modifiche, anche in via transitoria all'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione e nell'adottare conseguenti misure di perequazione economica sia nel differenziare il trattamento economico di categorie in precedenza egualmente retribuite, stante che, in ogni caso, lo <<scorrimento>> verso l'alto di una categoria retributiva non comporta la necessita' di innalzare anche i livelli superiori o inferiori. - v., sullo stesso tema, l'ordinanza n. 189/1999, la sentenza n. 63/1998 e l'ordinanza n. 324/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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