Corte costituzionale
Ordinanza n. 296/2000
Corte cost., ord. 17 luglio 2000, n. 296
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 296/2000
- Data di deposito
- 17 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:296
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 7, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
- art. 34, comma 8, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
- art. 34, comma 6, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
- art. 34, comma 4, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
- art. 34, comma 5, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
- art. 34, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
- art. 34, comma 3, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 25541
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, lett. c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto il previsto reinquadramento dei marescialli e dei sergenti dell'Esercito gia' in servizio, risulterebbe, nel suo complesso, deteriore rispetto a quello disposto per i sottufficiali dei carabinieri, sul presupposto che l'inquadramento, la carriera e il trattamento economico dei sottufficiali dei carabinieri e quella dei pari grado appartenenti alle altre Forze armate debbano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 216 del 1992, essere necessariamente omogenei. Ma, ne' tale legge, ne' le norme successive, hanno inteso perseguire un'assoluta identita' di posizioni e trattamenti e, del resto, le funzioni svolte e i compiti demandati ai sottufficiali dei carabinieri differiscono sensibilmente da quelli affidati ai sottufficiali delle altre Forze armate sicche', data la non comparabilita' delle rispettive posizioni, la scelta, nella specie operata dal legislatore, rientra nel corretto esercizio, non arbitrario ne' manifestamente irragionevole, della discrezionalita' a lui riservata sia nell'apportare modifiche, anche in via transitoria all'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione e nell'adottare conseguenti misure di perequazione economica sia nel differenziare il trattamento economico di categorie in precedenza egualmente retribuite, stante che, in ogni caso, lo <<scorrimento>> verso l'alto di una categoria retributiva non comporta la necessita' di innalzare anche i livelli superiori o inferiori. - v., sullo stesso tema, l'ordinanza n. 189/1999, la sentenza n. 63/1998 e l'ordinanza n. 324/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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