Corte costituzionale
Ordinanza n. 289/2000
Corte cost., ord. 14 luglio 2000, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 289/2000
- Data di deposito
- 14 luglio 2000
- Data di decisione
- 6 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:289
Norme oggetto del giudizio
- art. 236, comma 2, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 30-ter, comma 7, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 30-bis, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 25519
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 236, comma 2 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, 30 'bis', comma quarto e 30 'ter', comma settimo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurati - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui, nel fissare il termine (di dieci giorni dalla ricezione del reclamo) entro il quale il tribunale di sorveglianza deve provvedere in ordine all'impugnazione dell'interessato in materia di permessi premio, non consentirebbero di applicare gli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. (che, per il procedimento di esecuzione, prevedono che sia dato avviso all'interessato e al suo difensore della udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire). Va, infatti, osservato che il rimettente, nel sollevare la questione, muove da un presupposto interpretativo erroneo in quanto non tiene conto del piu' recente orientamento della giurisprudenza di legittimita' secondo cui il reclamo proposto dal detenuto in materia di permessi premio davanti al tribunale di sorveglianza deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, con le forme stabilite dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. - ord. n. 45 del 1999 ove e' stato affermato il principio secondo cui la ritenuta applicabilita' degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. al procedimento di reclamo in materia di permessi premio deriva dalla necessita' di rinvenire nel sistema regole che assicurino, in una delle forme possibili, il diritto di difesa e il contraddittorio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 30-bis, quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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