Corte costituzionale
Ordinanza n. 261/2000
Corte cost., ord. 6 luglio 2000, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 261/2000
- Data di deposito
- 6 luglio 2000
- Data di decisione
- 3 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:261
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, lett. a, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 28, legge n. 142 del 19 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 25480
Manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 3, 10 e 11 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, "nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile, stipulati ai sensi della legge n. 990 del 1969, il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro". Non sussiste infatti la denunciata disparita' di trattamento in danno del coniuge perche' - come gia' chiarito, con la sentenza n. 301 del 1996 e con l'ordinanza n. 76 del 1997 (che hanno gia' escluso la fondatezza di questione sostanzialmente identiche) - il diniego di risarcibilita' nel caso in esame, risulta intimamente connesso alla sussistenza della (con) titolarita', in capo al coniuge, in regime di comunione dei beni, del diritto sul veicolo, che lo attrae nell'area dei soggetti responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. Ne' risultano violati gli artt. 10 e 11 della Costituzione, poiche' la modifica della norma denunciata (con estensione della copertura assicurativa a qualunque passeggero diverso dal conducente) ad opera dell'art. 28 della legge n. 142 del 1992 e' avvenuta proprio in attuazione del principio, in tal senso, fissato dall'art. 1 della terza direttiva CEE n. 90/232 ed entro il termine, del 31 dicembre 1992, ivi, all'uopo, fissato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 11 della Costituzione, dal giudice onorario aggregato della sezione stralcio del Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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