Corte costituzionale
Ordinanza n. 260/2000
Corte cost., ord. 6 luglio 2000, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 260/2000
- Data di deposito
- 6 luglio 2000
- Data di decisione
- 3 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, comma 2, num. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 18, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 25479
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato, da ultimo, dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto consentono alla amministrazione finanziaria di acquisire mediante richiesta alle aziende di credito la documentazione relativa ai conti con esse intrattenuti dal contribuente. Premesso infatti che, come gia' chiarito dalla sentenza n. 51 del 1992, la protezione del segreto bancario e' rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, il quale e' tenuto ad un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilita' sociale e dei doveri inderogabili di solidarieta' primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva, non risultano, in particolare, comunque, violati: a) l'art. 3, in quanto - contrariamente alla apodittica diversa prospettazione del giudice 'a quo' - norme sostanzialmente analoghe a quelle denunciate sono previste ai fini dell'accertamento, nei confronti di tutti i contribuenti, delle imposte sui redditi (cfr. 32, primo comma, numeri 2 e 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificati, anch'essi, dal medesimo art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); b) l'art. 24, essendo il contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, gia' in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili; c) l'art. 53, perche' il valore presuntivo assegnato dalla legge alle risultanze dei conti, con presunzione sempre suscettibile di prova contraria, si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato, da ultimo, dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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