Corte costituzionale

Ordinanza n. 260/2000

Corte cost., ord. 6 luglio 2000, n. 260

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
260/2000
Data di deposito
6 luglio 2000
Data di decisione
3 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:260

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25479

Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato, da ultimo, dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto consentono alla amministrazione finanziaria di acquisire mediante richiesta alle aziende di credito la documentazione relativa ai conti con esse intrattenuti dal contribuente. Premesso infatti che, come gia' chiarito dalla sentenza n. 51 del 1992, la protezione del segreto bancario e' rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, il quale e' tenuto ad un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilita' sociale e dei doveri inderogabili di solidarieta' primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva, non risultano, in particolare, comunque, violati: a) l'art. 3, in quanto - contrariamente alla apodittica diversa prospettazione del giudice 'a quo' - norme sostanzialmente analoghe a quelle denunciate sono previste ai fini dell'accertamento, nei confronti di tutti i contribuenti, delle imposte sui redditi (cfr. 32, primo comma, numeri 2 e 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificati, anch'essi, dal medesimo art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); b) l'art. 24, essendo il contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, gia' in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili; c) l'art. 53, perche' il valore presuntivo assegnato dalla legge alle risultanze dei conti, con presunzione sempre suscettibile di prova contraria, si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato, da ultimo, dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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