Corte costituzionale
Ordinanza n. 241/2000
Corte cost., ord. 23 giugno 2000, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 241/2000
- Data di deposito
- 23 giugno 2000
- Data di decisione
- 19 giugno 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:241
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 25457
Manifesta inammissibilita' - per difetto di rilevanza essendo state le questioni sollevate in una fase del processo amministrativo non prevista espressamente dalla legge e priva di qualsiasi potere decisorio in ordine alla competenza dell'adito tribunale amministrativo regionale - delle questioni di legittimita' costituzonale dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, censurato, in riferimento agli artt. 3, 125 e 24 della Costituzione, in quanto a) configura il regolamento di competenza quale rimedio preventivo devoluto alla cognizione incidentale del Consiglio di Stato e sottrae al giudizio del giudice di primo grado la corrispondente eccezione processuale di parte; b) secondo la prospettazione in via subordinata, non riconduce al giudice di primo grado il potere di impedire la sospensione del processo quando il regolamento di competenza risulti manifestamente inammissabile o manifestamente infondato (cosi' come previsto in materia di regolamento preventivo di giurisdizione nel processo civile dall'art. 367 cod. proc. civ.). L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 125, e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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