Corte costituzionale

Ordinanza n. 232/2000

Corte cost., ord. 22 giugno 2000, n. 232

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
232/2000
Data di deposito
22 giugno 2000
Data di decisione
8 giugno 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:232

Norme oggetto del giudizio

  • art. 486, comma 3, codice di procedura penale 1930
  • art. 486, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 486, codice di procedura penale 1930
  • art. 159, comma 1, codice penale

Parametri

Massime

Massima n. 25446

Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, avendo, al riguardo, il rimettente rinviato integralmente alle motivazioni di sue precedenti ordinanze, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, limitatamente all'inciso "o rinvia". - v., tra le decisioni concernenti questioni motivate solo 'per relationem', le sentenze nn. 242/1999 e 79/1996; l'ordinanza n. 98/1999. A.M.M.

Massima n. 25447

Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, avendo il rimettente richiamato solo 'per relationem' le motivazioni di precedenti sue ordinanze, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale in relazione all'art. 159, primo comma del codice penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, nella parte in cui "non prevde tra i casi di sospensione del procedimento, da cui discende la sospensione della prescrizione, il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento" dell'impuato o del suo difensore. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le due ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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