Corte costituzionale
Ordinanza n. 232/2000
Corte cost., ord. 22 giugno 2000, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 232/2000
- Data di deposito
- 22 giugno 2000
- Data di decisione
- 8 giugno 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:232
Norme oggetto del giudizio
- art. 486, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 486, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 486, codice di procedura penale 1930
- art. 159, comma 1, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 25446
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, avendo, al riguardo, il rimettente rinviato integralmente alle motivazioni di sue precedenti ordinanze, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, limitatamente all'inciso "o rinvia". - v., tra le decisioni concernenti questioni motivate solo 'per relationem', le sentenze nn. 242/1999 e 79/1996; l'ordinanza n. 98/1999. A.M.M.
Massima n. 25447
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, avendo il rimettente richiamato solo 'per relationem' le motivazioni di precedenti sue ordinanze, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale in relazione all'art. 159, primo comma del codice penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, nella parte in cui "non prevde tra i casi di sospensione del procedimento, da cui discende la sospensione della prescrizione, il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento" dell'impuato o del suo difensore. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le due ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le due ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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