Corte costituzionale
Ordinanza n. 231/2000
Corte cost., ord. 22 giugno 2000, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 231/2000
- Data di deposito
- 22 giugno 2000
- Data di decisione
- 8 giugno 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:231
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 25445
Manifesta inammissibilita', per difetto di adeguata motivazione sulle circostanze di fatto oggetto del giudizio 'a quo', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non consente la pignorabilita' delle pensioni erogate dall'INPS, nei limiti dell'art. 545 del codice di procedura civile, qualunque sia il credito azionato. - v. 'ex plurimis', l'ordinanza n. 450/1999. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione dal vice pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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