Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/2000

Corte cost., ord. 22 giugno 2000, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
231/2000
Data di deposito
22 giugno 2000
Data di decisione
8 giugno 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 25445

Manifesta inammissibilita', per difetto di adeguata motivazione sulle circostanze di fatto oggetto del giudizio 'a quo', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non consente la pignorabilita' delle pensioni erogate dall'INPS, nei limiti dell'art. 545 del codice di procedura civile, qualunque sia il credito azionato. - v. 'ex plurimis', l'ordinanza n. 450/1999. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione dal vice pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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