Corte costituzionale
Ordinanza n. 202/2000
Corte cost., ord. 16 giugno 2000, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 202/2000
- Data di deposito
- 16 giugno 2000
- Data di decisione
- 8 giugno 2000
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 1365 del 23 settembre 1920
- art. 54, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 11-bis, legge n. 1365 del 23 settembre 1920
- art. 1, legge n. 3233 del 13 dicembre 1928
Parametri
Massime
Massima n. 25413
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perche' riesaminino - alla luce del complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, determinato dallo 'ius superveniens' rappresentato dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 e dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - la perdurante rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale: a) dello art. 54, secondo comma, del d.P.R. 25 settembre 1973, n. 603 ['recte': 602], censurato - in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui esclude l'ammissibilita' dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata relativamente ad entrate pubbliche non aventi natura tributaria; b) dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 nonche' degli artt. 11 e 11-'bis' della legge 23 settembre 1920, n. 1365 (di conversione del r.d.l. 19 ottobre 1919, n. 2060), come modificati dal predetto art. 1, censurati in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette per la soddisfazione dei crediti non tributari dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (e in particolare agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 602 del 1973), impediscono al debitore, in caso di contestazione dell'esistenza o dell'entita' del credito, di proporre opposzione all'esecuzione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Precedenti: ord. nn. 439/1999 e 441/1999 richiamate in quanto ispirate alla medesima 'ratio decidendi' della presente ordinanza. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Lecce ed al pretore di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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