Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/2000

Corte cost., ord. 13 giugno 2000, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
194/2000
Data di deposito
13 giugno 2000
Data di decisione
7 giugno 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:194

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 26, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 2, comma 34, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 2, comma 27, legge n. 549 del 28 dicembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 25402

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 26, 27 e 34, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, comma primo e 21 della Costituzione, in quanto del tutto irragionevolmente discriminano le pubblicazioni di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 2 censurato (che vengono a godere di nuovi benefici tariffari su una base di costi gia' abbattuta da previgenti benefici, indirettamente reintrodotti) e le pubblicazioni ricadenti nel cosiddetto regime libero (per le quali non viene previsto alcuno dei suddetti benefici). Va, infatti, considerato che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'estensione di agevolazioni a categorie di soggetti non contemplate nella disciplina di favore puo' ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove lo esiga il 'tertium comparationis', una volta accertata la piena omogeneita' delle situazioni poste a raffronto, omogeneita' che, nella specie, non e' riscontrabile. Sono quindi, da escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione ed anche le violazioni dell'art. 9, comma primo, e 21 prospettate dal rimettente come conseguenza indiretta della violazione del medesimo art. 3. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 26, 27 e 34, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, primo comma, e 21 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II-bis, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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