Corte costituzionale
Ordinanza n. 15/2000
Corte cost., ord. 17 gennaio 2000, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 15/2000
- Data di deposito
- 17 gennaio 2000
- Data di decisione
- 11 gennaio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:15
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25086
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 660, ultimo comma, cod. proc. civ., denunciato in quanto, col richiedere, in ogni caso, riguardo al procedimento per convalida di licenza (o per finita locazione) che, se l'intimazione non sia notificata "in mani proprie", l'ufficiale giudiziario spedisca al destinatario un avviso a mezzo di lettera raccomandata, allegandone ricevuta all'originale dell'atto, nell'ipotesi - ricorrente nella specie - in cui, essendo stata la notificazione effettuata, per obiettiva irreperibilita' del destinatario, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., mediante deposito dell'atto nella casa comunale, il prescritto ulteriore avviso a mezzo posta si dimostri impossibile, impedisce ingiustamente all'intimante, ad avviso del giudice 'a quo' - peraltro plausibilmente motivato alla stregua dei comuni canoni dell'interpretazione - di avvalersi della procedura semplificata. La contestata previsione della necessita' dell'avviso a mezzo posta, risponde infatti all'esigenza - predominante nella disciplina del procedimento di convalida, ispirata essenzialmente a cautela - di imputare i previsti effetti sfavorevoli della mancata comparizione o della mancata opposizione solo ad un comportamento volontario 'ex informata conscientia' dell'intimato, e pertanto - se si considera che il medesimo intento e' alla base, nella medesima disciplina, anche dell'esclusione della notificazione dell'intimazione al domicilio eletto (art. 660, primo comma, cod. proc. civ.) e dell'attribuzione al giudice del potere di ordinare la rinnovazione della citazione ove risulti od appaia probabile la mancata conoscenza di questa (art. 663, primo comma, cod. proc. civ.), nonche', in altro campo, dell'incompatibilita' tra procedimento per decreto penale di condanna ed irreperibilita' dell'imputato, sancita dall'art. 460, quarto comma, cod. proc. pen. - non puo' dirsi viziata da irrazionalita'. Ne', d'altro canto, sussiste - data l'evidente disomogeneita' delle situazioni poste a raffronto - la anche asserita ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al locatore che abbia potuto notificare l'intimazione, nell'ipotesi di irreperibilita' solo soggettiva e temporanea, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.. Mentre, quanto alla prospettata lesione del diritto di azione e di difesa e' sufficiente ricordare che rientra nella discrezionalita' del legislatore differenziare, con riguardo alle particolarita' del rapporto da tutelare, i modi della tutela giurisdizionale, nella specie comunque assicurata giacche' il locatore, pur nell'ipotesi di oggettiva irreperibilita' del conduttore, puo' sempre esperire l'ordinaria azione contrattuale. - Riguardo alla disciplina del procedimento 'de quo', v., in particolare, S. n. 171/1974 e n. 89/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 660, ultimo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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