Corte costituzionale
Ordinanza n. 103/2000
Corte cost., ord. 18 aprile 2000, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 103/2000
- Data di deposito
- 18 aprile 2000
- Data di decisione
- 13 aprile 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
- art. 41, primo alinea, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 2, Costituzione
Massime
Massima n. 25245
Il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali e' abilitato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale, dovendo essere riconosciuta natura giurisdizionale ai Collegi e Consigli nazionali degli Ordini professionali. - V. ordinanza n. 387/1995.
Massima n. 25246
Manifesta inammissibilita', in quanto concernente norma gia' dichiarata illegittima, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, secondo comma e dell'art. 41, prima alinea, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, denunziati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevedono, in alcune ipotesi di condanna penale, la radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali del professionista, senza l'interessato. - V. la sentenza n. 2/1991, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 38 del d.P.R. n. 1068 del 1953.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma, e dell'art. 41, primo alinea, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), sollevata dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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