Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1999
Corte cost., sent. 18 marzo 1999, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1999
- Data di deposito
- 18 marzo 1999
- Data di decisione
- 11 marzo 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 81, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 24552
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza - dell'art. 81, settimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui dispone la perdita della pensione privilegiata di riversibilita' in caso di nuove nozze del beneficiario, senza necessita' di alcuna verifica delle condizioni economiche del nuovo coniuge. Invero, posto che la riversibilita' a favore del coniuge superstite dei trattamenti pensionistici di cui godeva il coniuge deceduto <<trova il suo precipuo fondamento non nella funzione di assistenza della vedova o del vedovo che si trovino in effettivo stato di bisogno, ma in quella di far proseguire almeno parzialmente, anche dopo la cessazione della comunita' coniugale, gli effetti ad essa connessi, garantendo al beneficiario la protezione dalle conseguenze negative derivate dalla morte del congiunto>>; tale funzione viene meno quando, a seguito del secondo matrimonio, nasce una nuova comunita' coniugale, la cui eventuale successiva cessazione non puo' far rivivere gli effetti che conseguivano dalla comunita' precedente. - Cfr., pure, S. nn. 495/1993, 405/1993 e 286/1987. red.: G. Leo
Massima n. 24553
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento tra il coniuge superstite titolare di pensione indiretta di guerra ed il coniuge superstite a cui e' stata concessa la riversibilita' della pensione privilegiata di servizio - dell'art. 81, settimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui dispone la perdita della pensione privilegiata di riversibilita' in caso di nuove nozze del beneficiario, senza necessita' di alcuna verifica delle condizioni economiche del nuovo coniuge. Infatti, premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, non esiste omogeneita' tra i predetti trattamenti pensionistici - in quanto le pensioni di guerra hanno, nella gran parte dei casi, natura risarcitoria e spettano a titolo originario ai beneficiari, mentre le pensioni privilegiate civili e militari rappresentano la proiezione di un precedente beneficio economico goduto, del quale condividono la natura reddituale-; una diversa normativa in ordine alla disciplina sostanziale degli stessi non viola il principio di eguaglianza. Pertanto, il venir meno dello stato di vedovanza per scelta consapevole puo' giustificare, indipendentemente dallo stato di bisogno, la cessazione del beneficio, considerato il suo carattere derivato; nel caso della pensione indiretta di guerra, invece, e' stata ritenuta non ragionevole la perdita del beneficio per ragioni reddituali dipendenti dalle nuove nozze, poiche' si tratta di un diritto acquisito a titolo originario e indipendentemente da valutazioni che ineriscono allo 'status' economico. - S. nn. 390/1997, 431/1996, 361/1993, 375/1989, 55/1980 ed O. n. 461/1998. red.: G. Leo
Massima n. 24554
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 29 e 31 Cost. - dell'art. 81, settimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui dispone la perdita della pensione privilegiata di riversibilita' in caso di nuove nozze del beneficiario, senza necessita' di alcuna verifica delle condizioni economiche del nuovo coniuge. Infatti, alla stregua di quanto la Corte ha gia' affermato, la normativa pensionistica <<esula dal campo dei diritti e doveri reciproci tra i membri del nucleo familiare>>, cui invece si riferiscono gli artt. 29 e 31 Cost. che salvaguardano essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio. - V. S. n. 2/1980 e O. n. 325/1992. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma settimo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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