Corte costituzionale
Sentenza n. 62/1999
Corte cost., sent. 5 marzo 1999, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/1999
- Data di deposito
- 5 marzo 1999
- Data di decisione
- 24 febbraio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
- legge n. 21 del 23 gennaio 1991
- legge n. 37 del 28 febbraio 1990
- art. 3, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
- legge n. 216 del 6 marzo 1992
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989
- decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990
- art. 4, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24467
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - dell'art. 1, comma 2, del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; dell'art. 5 del d.l. 24 novembre 1990, n.344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, con la legge 23 gennaio 1991, n. 21; e degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza dell Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 - <<nella parte in cui non prevedono l'estensione dei benefici ivi contemplati al personale gia' collocato a riposo -, in quanto la costante giurisprudenza della Corte ha sempre affermato che non vi e' un principio costituzionale che imponga l'automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 409/1995, 226/1993, 42/1993, 119/1991, 20/1991, 173/1986. - V., altresi', S. n. 178/1995, con la quale e' stata dichiarata inammissibile per la genericita' della prospettazione una questione analoga alla presente. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'art. 5 del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 19881990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, e degli artt. 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3 12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione seconda centrale, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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