Corte costituzionale
Sentenza n. 61/1999
Corte cost., sent. 5 marzo 1999, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/1999
- Data di deposito
- 5 marzo 1999
- Data di decisione
- 24 febbraio 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 45 del 5 marzo 1990
- art. 1, legge n. 45 del 5 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 24521
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e' o e' stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione. Infatti, premesso che il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi consente al soggetto - in possesso dei requisiti dell'eta' pensionabile e dell'anzianita' contributiva in virtu' di una 'fictio iuris', potendosi a tal fine sommare i periodi di iscrizione a diverse gestioni - di percepire da ciascun ente previdenziale, in base al criterio del 'pro-rata', una quota di prestazione proporzionata al periodo di iscrizione, calcolata applicando le norme in vigore per l'ente medesimo; e considerato che il riconoscimento ai liberi professionisti del diritto alla totalizzazione non comporta l'impropria estensione di norme previdenziali destinate a consentire la ricongiunzione in ipotesi non comparabili con quelle in esame; la disciplina impugnata evidenzia elementi di irrazionalita' ed iniquita' i quali non si esauriscono nel rischio, gia' di per se' non giustificabile dal punto di vista costituzionale, che l'entita' elevata dell'onere, qualora in nessuna delle gestioni presso le quali sono stati versati i contributi siano raggiunti i requisiti necessari, comporti di fatto l'impossibilita' di accedere allo stesso trattamento minimo di pensione. E tali elementi di irrazionalita' possono essere neutralizzati con l'introduzione del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi - meno vantaggiosa per l'assicurato, ma per lui priva di oneri -, che consente di porre rimedio alla situazione denunciata dai giudici rimettenti senza alterare il sistema discrezionalmente delineato dal legislatore previdenziale, tendente a diversificare la disciplina della ricongiunzione delle posizioni previdenziali in relazione ai diversi profili professionali e sulla base di valutazioni delle compatibilita' finanziarie interne alle diverse gestioni, non sostituibili in questa sede da valutazioni diverse del giudice della costituzionalita' delle leggi. - Cfr. S. nn. 184/1987, 527/1987, 508/1991, 374/1997.
Massima n. 24522
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti) - il quale, nel disporre che la gestione o le gestioni interessate trasferiscano a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento, e che l'ente presso il quale si concentrano i periodi previdenziali riceva dal richiedente l'importo corrispondente all'intera riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall'operazione, al netto del trasferimento operato, realizzerebbe una distribuzione non equilibrata ed irragionevole dei costi dell'operazione -, poiche' la disciplina impugnata, in relazione al predetto profilo, non puo' formare oggetto di una decisione di accoglimento di tipo additivo, data l'impossibilita' di prefigurare una soluzione univocamente imposta dalla Costituzione ed in considerazione della particolare complessita' del necessario bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, che, nel rispetto del canone di razionalita', il legislatore e' chiamato ad operare. Peraltro, la <<disparitaria>> distribuzione dei costi dell'operazione che i giudici rimettenti lamentano non si manifesta ogni qual volta un soggetto intenda esercitare il diritto alla ricongiunzione previsto dalle disposizioni censurate e gli squilibri denunciati possono, al contrario, presentarsi o meno, ed in misura piu' o meno accentuata, a seconda delle premesse di diritto e di fatto di volta in volta rilevanti per le singole posizioni assicurative.
Massima n. 24523
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 38 e 53 Cost. - degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), i quali aggraverebbero ulteriormente <<l'onere da essi imposto attraverso la mancata previsione della sua deducibilita' fiscale>>. Invero, il giudice rimettente imputa alle predette norme una omissione riferibile, semmai, all'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevando comunque una questione irrilevante nel procedimento 'a quo', in quanto non puo' venire in discussione, nell'ambito dello stesso, la deducibilita' fiscale dell'onere di ricongiunzione.
Massima n. 24524
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui impongono all'assicurato di versare all'ente previdenziale di destinazione l'intera riserva matematica al netto del trasferimento operato dall'ente cedente, introducendo cosi' <<una disciplina disparitaria>> rispetto agli artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che pone a carico dei lavoratori autonomi afferenti alle gestioni speciali INPS l'onere della riserva matematica della piu' modesta misura del 50 per cento. Invero, premesso che nel nostro ordinamento previdenziale non mancano previsioni legislative disciplinanti forme di ricongiunzione meno onerose rispetto alla disciplina impugnata, l'estensione ai liberi professionisti della disciplina della ricongiunzione prevista per i lavoratori autonomi dalla predetta legge n. 29 del 1979 non puo' considerarsi costituzionalmente imposta. Peraltro, l'incomparabilita' delle norme disciplinanti la ricongiunzione presso gestioni previdenziali diverse in favore di soggetti provenienti da esperienze lavorative e contributive differenti deriva sia dalla diversa incidenza dei costi dell'operazione a seconda del numero di iscritti ad ogni singola gestione tra i quali eventualmente <<ripartire>> l'onere; sia dalle differenze ulteriori tra lavoratori autonomi e liberi professionisti, concernenti l'entita' della contribuzione, i livelli delle prestazioni, il regime della restituzione dei contributi non utilizzati, o non utilizzabili.
Massima n. 24525
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui prevedono un trattamento irragionevolmente diverso rispetto a quello stabilito dall'art. 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che disciplina la ricongiunzione <<gratuita>> per i lavoratori dipendenti. Infatti, in ordine alla possibilita' di introdurre, con una sentenza additiva, <<la facolta' di ricongiungere nell'assicurazione generale obbligatoria periodi maturati presso gestioni per i liberi professionisti>>, la Corte ha gia' chiarito in passato che i due regimi si differenziano sia per quel che riguarda le contribuzioni sia per quanto attiene alle prestazioni sotto vari aspetti, <<come ad esempio la mancanza di un intervento finanziario anche solo eventuale dello Stato, l'ambito dei rischi coperti rispetto a quelli propri dell'assicurazione I.V.S. (invalidita', vecchiaia, superstiti), la misura dei contributi e i criteri per la loro determinazione, le modalita' di liquidazione della pensione con riferimento ai contributi versati ed alla durata dei periodi assicurativi, la durata minima del periodo contributivo, il raggiungimento dell'eta' pensionabile>>. - Cfr. S. n. 527/1987.
Massima n. 24526
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui prevede, a carico della gestione di provenienza, il trasferimento alla gestione di destinazione dei contributi versati, rivalutati solo nella misura del 4,50 per cento all'anno. Invero, la Corte ha avuto modo di precisare che la sentenza n. 156 del 1991 ha fondato l'estensione della regola del cumulo di interessi e rivalutazione prevista per i crediti di lavoro <<sul requisito di adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore, enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost.>>, con riguardo alla pensione, in quanto prestazione dotata di <<una funzione sostitutiva di un reddito di lavoro cessato>>: in questi casi si fa riferimento ad una prestazione previdenziale ormai liquida ed esigibile, non comparabile al <<credito>> relativo ai contributi che la legge impugnata impone alla gestione cedente di trasferire a quella di destinazione, ai fini della ricongiunzione. - Cfr. S. n. 361/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i princìpi indicati in motivazione;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Cagliari, Modena e Milano con le ordinanze in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento agli artt. 38 e 53 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Cagliari, Modena e Milano con le ordinanze in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze