Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1999

Corte cost., sent. 21 gennaio 1999, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/1999
Data di deposito
21 gennaio 1999
Data di decisione
18 gennaio 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 82, comma 3, codice di procedura civile
  • art. 20, legge n. 374 del 21 novembre 1991
  • art. 1, legge n. 406 del 24 luglio 1985
  • art. 8, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • art. 10, legge n. 242 del 27 giugno 1988
  • decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 10 aprile 1990
  • art. 47, legge n. 374 del 21 novembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 24409

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale della norma - art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (mentre le altre due disposizioni parimenti denunciate dal rimettente - l'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e l'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 - non disciplinano la situazione denunciata) - che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, di essere ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo non superiore a sei anni, davanti alle preture del distretto, giacche' essa non configura una deroga alla regola dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ma consente una attivita', soggetta al controllo dell'ordine professionale, compresa nell'ambito della pratica forense e che si giustifica nei limiti in cui essa sia preordinata agli esami di abilitazione, ne' lede il diritto di difesa, posto che la parte che conferisce il mandato ad un praticante avvocato si avvale della difesa tecnica di un soggetto che, sulla base di determinati requisiti, e' stato, sia pure temporaneamente, ammesso al patrocinio; ed in quanto la configurazione del patrocinio, per un tempo determinato e per questioni di limitata competenza, come elemento della pratica professionale forense, esclude la denunciata violazione del principio costituzionale di eguaglianza, sia perche' non puo' essere effettuato utilmente il raffronto con le discipline di altre professioni, peraltro neppure specificate nell'ordinanza di rimessione, prendendo in esame uno solo degli elementi che caratterizzano le attivita' preordinate all'accesso alla professione, sia perche' sono prive di fondamento le situazioni denunciate in relazione al patrocinio dei praticanti avvocati dinanzi al giudice unico, patrocinio al quale essi continueranno ad essere ammessi limitatamente ai procedimenti in precedenza attribuiti alla competenza del pretore. - Cfr., sul patrocinio dinanzi al pretore, sent. nn. 202/1987 e 127/1985. red.: S. Evangelista

Massima n. 24410

La legge puo' riservare agli iscritti in appositi albi l'esercizio di determinate professioni, che presuppongono una particolare capacita' tecnica ed il cui esercizio richiede, per assicurare il corretto svolgimento dell'attivita' professionale, sia a garanzia della collettivita' che a protezione dei destinatari delle prestazioni, una specifica idoneita'. Per l'abilitazione all'esercizio professionale e' prescritto un esame di Stato, che consente di verificare l'idoneita' tecnica di chi, avendo i requisiti richiesti, intenda accedere alla professione ottenendo l'iscrizione nell'apposito albo. Il legislatore puo' stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneita' tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione. - Cfr. sent. nn. 456/1993, 29/1990, 127/1985 e 77/1964. red.: S. Evangelista

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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