Corte costituzionale
Sentenza n. 467/1999
Corte cost., sent. 30 dicembre 1999, n. 467
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 467/1999
- Data di deposito
- 30 dicembre 1999
- Data di decisione
- 15 dicembre 1999
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:467
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 settembre 1998
- art. 7, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 settembre 1998
- art. 5, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 settembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 25068
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana riguardo ad alcune disposizioni della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998), e precisamente: a) in riferimento all'art. 97 Cost., nei confronti dell'art. 5, denunciato in quanto, nell'autorizzare gli enti locali, in presenza di determinate condizioni, a stabilizzare il rapporto di lavoro precario prestato presso di essi da soggetti la cui assunzione in servizio sia stata gia' deliberata con atto successivamente annullato dall'organo di controllo, ma poi reiterato e divenuto esecutivo, consentirebbe l'assunzione di nuovo personale in assenza della previa necessaria valutazione della disponibilita' di posti in organico; b) in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 6, comma 1, denunciato in quanto disporrebbe una sanatoria delle situazioni di illegittimita' in cui erano incorsi alcuni dipendenti da societa' operanti nel settore zolfifero dismesse, i quali, invece di esercitare la facolta' di opzione, ad essi riconosciuta, tra un'indennita' mensile di prepensionamento e una indennita' 'una tantum', all'atto della risoluzione del rapporto, avevano richiesto ed ottenuto la indennita' 'una tantum' durante il periodo di prepensionamento; e, infine, c), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 7, denunciato a sua volta in quanto autorizza l'Ente Minerario Siciliano (E.M.S.) - soppresso e messo in liquidazione - a rinunciare a tutte le cause promosse in materia di lavoro, relative a personale dipendente o dismesso, e a procedere al riguardo, entro determinati limiti, a tentativi di transazione, con conseguenti minori introiti o maggiori esborsi, entrambi in ogni caso pregiudizievoli per le finanze pubbliche. La delibera legislativa in questione e' stata infatti oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana - divenendo legge 9 ottobre 1998, n. 27 - con omissione delle disposizioni censurate, il che, precludendo definitivamente la possibilita' che esse acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, priva la controversia di oggetto. - Nello stesso senso, riguardo a situazione del tutto analoga, da ultimo, S. n. 352/1999. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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