Corte costituzionale

Sentenza n. 467/1999

Corte cost., sent. 30 dicembre 1999, n. 467

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
467/1999
Data di deposito
30 dicembre 1999
Data di decisione
15 dicembre 1999
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:467

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 settembre 1998
  • art. 7, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 settembre 1998
  • art. 5, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 settembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 25068

Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana riguardo ad alcune disposizioni della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998), e precisamente: a) in riferimento all'art. 97 Cost., nei confronti dell'art. 5, denunciato in quanto, nell'autorizzare gli enti locali, in presenza di determinate condizioni, a stabilizzare il rapporto di lavoro precario prestato presso di essi da soggetti la cui assunzione in servizio sia stata gia' deliberata con atto successivamente annullato dall'organo di controllo, ma poi reiterato e divenuto esecutivo, consentirebbe l'assunzione di nuovo personale in assenza della previa necessaria valutazione della disponibilita' di posti in organico; b) in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 6, comma 1, denunciato in quanto disporrebbe una sanatoria delle situazioni di illegittimita' in cui erano incorsi alcuni dipendenti da societa' operanti nel settore zolfifero dismesse, i quali, invece di esercitare la facolta' di opzione, ad essi riconosciuta, tra un'indennita' mensile di prepensionamento e una indennita' 'una tantum', all'atto della risoluzione del rapporto, avevano richiesto ed ottenuto la indennita' 'una tantum' durante il periodo di prepensionamento; e, infine, c), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 7, denunciato a sua volta in quanto autorizza l'Ente Minerario Siciliano (E.M.S.) - soppresso e messo in liquidazione - a rinunciare a tutte le cause promosse in materia di lavoro, relative a personale dipendente o dismesso, e a procedere al riguardo, entro determinati limiti, a tentativi di transazione, con conseguenti minori introiti o maggiori esborsi, entrambi in ogni caso pregiudizievoli per le finanze pubbliche. La delibera legislativa in questione e' stata infatti oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana - divenendo legge 9 ottobre 1998, n. 27 - con omissione delle disposizioni censurate, il che, precludendo definitivamente la possibilita' che esse acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, priva la controversia di oggetto. - Nello stesso senso, riguardo a situazione del tutto analoga, da ultimo, S. n. 352/1999. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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