Corte costituzionale
Sentenza n. 466/1999
Corte cost., sent. 30 dicembre 1999, n. 466
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 466/1999
- Data di deposito
- 30 dicembre 1999
- Data di decisione
- 15 dicembre 1999
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:466
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione siciliana del 20 agosto 1998
Parametri
Massime
Massima n. 25066
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 20 agosto 1998 - per essersi in esso previsto, con norme autodefinitesi di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1996, un incremento, nella misura del cinquanta per cento, dell'indennita' di carica spettante agli amministratori e consiglieri delle province e dei comuni della Regione ricomprendenti e, rispettivamente, ricompresi nelle aree metropolitane costituite ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge 6 marzo 1986, n. 9, e delle relative sezioni del Comitato regionale di controllo, a decorrere dalla data della emanazione del decreto del Presidente della Regione che individua tali aree, pur nell'assenza di provvedimenti di attuazione di detta forma gestionale, e a prescindere quindi dall'indispensabile presupposto dell'esercizio effettivo delle funzioni relative, in tal modo assumendo, anche per l'efficacia retroattiva della statuizione, i caratteri di una generalizzata e ingiustificata sanatoria di comportamenti illegittimi delle pubbliche amministrazioni - deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La legge in questione, infatti, e' stata oggetto di una promulgazione solo parziale (legge regionale 7 settembre 1995, n. 23) da parte del Presidente della Regione, con omissione delle disposizioni censurate, il che, precludendo definitivamente la possibilita' che esse acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, priva la controversia in oggetto. - Cfr. S. 352/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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