Corte costituzionale

Sentenza n. 466/1999

Corte cost., sent. 30 dicembre 1999, n. 466

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
466/1999
Data di deposito
30 dicembre 1999
Data di decisione
15 dicembre 1999
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:466

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione siciliana del 20 agosto 1998

Parametri

Massime

Massima n. 25066

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 20 agosto 1998 - per essersi in esso previsto, con norme autodefinitesi di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1996, un incremento, nella misura del cinquanta per cento, dell'indennita' di carica spettante agli amministratori e consiglieri delle province e dei comuni della Regione ricomprendenti e, rispettivamente, ricompresi nelle aree metropolitane costituite ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge 6 marzo 1986, n. 9, e delle relative sezioni del Comitato regionale di controllo, a decorrere dalla data della emanazione del decreto del Presidente della Regione che individua tali aree, pur nell'assenza di provvedimenti di attuazione di detta forma gestionale, e a prescindere quindi dall'indispensabile presupposto dell'esercizio effettivo delle funzioni relative, in tal modo assumendo, anche per l'efficacia retroattiva della statuizione, i caratteri di una generalizzata e ingiustificata sanatoria di comportamenti illegittimi delle pubbliche amministrazioni - deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La legge in questione, infatti, e' stata oggetto di una promulgazione solo parziale (legge regionale 7 settembre 1995, n. 23) da parte del Presidente della Regione, con omissione delle disposizioni censurate, il che, precludendo definitivamente la possibilita' che esse acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, priva la controversia in oggetto. - Cfr. S. 352/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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