Corte costituzionale
Sentenza n. 457/1999
Corte cost., sent. 23 dicembre 1999, n. 457
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 457/1999
- Data di deposito
- 23 dicembre 1999
- Data di decisione
- 14 dicembre 1999
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:457
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 18, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 11, comma 1, lett. b), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 11, comma 2, decreto legislativo n. 36 del 30 gennaio 1999
- art. 11, comma 1, lett. d), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 9, comma 3, decreto legislativo n. 19 del 30 gennaio 1999
- art. 9, comma 5, decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1999
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Parametri
- art. 100, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 7, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 1, regio decreto legge n. 273 del 9 febbraio 1939
- art. 3, comma 6, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- legge n. 259 del 21 marzo 1958
- art. 76, Costituzione
- art. 134, Costituzione
Massime
Massima n. 25072
Non spetta alla Corte dei conti, sezione del controllo sugli enti, il controllo sulla gestione finanziaria nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, in forma diversa da quella prevista dagli artt. 9, comma 3, 9, comma 5, e 11, comma 2, dei decreti legislativi n. 19, n. 27 e n. 36 del 30 gennaio 1999 (nella specie, la Corte dei conti aveva rivendicato la competenza ad esercitare il controllo sulla gestione finanziaria nei confronti dei tre predetti Enti, quale prevista dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, per gli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - controllo, oggetto, ora, delle suindicate disposizioni dei tre decreti legislativi, adottati sulla base della delega contenuta negli artt. 11, comma 1, e 18, comma 1, l. 15 marzo 1997, n. 59, che prevedono in tutti e tre i casi la riduzione dei poteri della Corte dei conti al controllo successivo, esercitato unicamente sui conti consuntivi degli enti stessi e finalizzato alla relazione annuale al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti di gestione - ed aveva sostenuto che le disposizioni medesime, nel derogare restrittivamente alla disciplina generale del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, collidessero con gli artt. 76 e 100, comma secondo, Cost., con conseguente lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionali; ed altresi', che le disposizioni stesse fossero state adottate, ignorando l'art. 1 r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273, il quale prevede che i provvedimenti legislativi che importino la soppressione o la modificazione delle attribuzioni della Corte dei conti siano preceduti dal parere delle sezioni riunite della Corte medesima). Infatti, non sussiste, innanzitutto, lesione dell'attribuzione prevista dall'art. 100, comma secondo, Cost., nella forma della partecipazione al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, in quanto la determinazione dei casi e delle forme di tale partecipazione e' rimessa alla legge; con la conseguenza che le norme dei decreti legislativi in questione rappresentano (parallelamente a quanto previsto per le Universita' degli studi dall'art. 5, comma 21, l. n. 527 del 1993), per l'appunto, una forma possibile della partecipazione al controllo che la Costituzione rimette alle discrezionali determinazioni legislative: partecipazione che, configurata come controllo successivo, esercitato unicamente sui conti consuntivi degli enti, al fine della relazione annuale al Parlamento, costituisce un legittimo svolgimento del rinvio che l'art. 110, comma secondo, Cost., fa alla legge. Non sussiste, inoltre, la pretesa violazione dell'art. 76 Cost. (dalla quale deriverebbe la denunciata compressione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente). Al riguardo va premesso che l'art. 11, comma 1, lett. b) e d), della l. n. 59 del 1997 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi, tra l'altro, per "riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza" e per "riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso"; e che la stessa legge, nel dettare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega (principi e criteri, nel settore della ricerca, particolarmente orientati alla razionalizzazione delle strutture esistenti, in vista di flessibilita', autonomia ed efficienza: artt. 14 e 18), ha puntualmente prescritto (art. 14) il rispetto dell'art. 3, comma 6, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 (il quale viene invocato, laddove, in particolare, stabilisce che "la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' rinviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte... le misure conseguenzialmente adottate"). Cio' premesso, per quel che concerne la pretesa violazione dei limiti di oggetto, e' sufficiente osservare che il disegno di riforma delle amministrazioni e degli enti pubblici, risultante dalla legge n. 59 del 1997, comprende nell'insieme i loro aspetti organizzativi, e che cio' e' conforme alla profondita' dell'intervento riformatore in quella legge configurato, sicche' la riconsiderazione della disciplina dei controlli rappresenta un elemento di tale riforma, come e' indirettamente, ma chiaramente, palesato dal rinvio che l'art. 14 l. n. 59 del 1997 fa all'art. 3, comma 6, della l. n. 20 del 1994. Per quel che attiene, poi, alla prospettata violazione dei principi e criteri direttivi, il "controllo eseguito" ('ex' art. 3, comma 6, l. n. 20 del 1994 cit.) e' formula che non esprime un suo proprio contenuto circa i caratteri del controllo medesimo, ma che rinvia a quanto altrove previsto, e tale controllo e', ora, quello successivo, che si esercita unicamente sui conti consuntivi, con esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti di gestione, secondo quanto previsto dalle norme dei decreti legislativi, e di cui la Corte riferisce annualmente al Parlamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, l. n. 20 del 1994, richiamato dall'art. 14 l. n. 59 del 1997. Per quanto riguarda, infine, il lamentato, mancato rispetto dell'art. 1 r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273 - che prevede il previo parere della Corte dei conti a sezioni riunite sui provvedimenti legislativi che comportino la soppressione o la modificazione delle sue attribuzioni - tale onere per il legislatore non e' idoneo ad istituire, in un sistema a costituzione rigida che lo ignora totalmente, un procedimento di normazione primaria speciale che possa pretendere di essere garantito costituzionalmente. - S. nn. 466/1993 e 408/1998. red.: S. Di Palma
Massima n. 25073
L'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non puo' essere negata in considerazione della natura legislativa degli atti ai quali e' ascritta la pretesa lesione delle competenze costituzionali, in quanto il conflitto costituzionale e' preordinato alla garanzia dell'integrita' "della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali" (art. 37 l. n. 87 del 1953), senza che, ne' dalla disciplina costituzionale, ne' da quella legislativa, si dia alcun rilievo alla natura degli atti da cui possa derivare la lesione dell'anzidetta "sfera di attribuzioni", tenuto conto che la giurisdizione costituzionale sui conflitti - a differenza della giurisdizione costituzionale sulla legittimita' delle leggi, il cui ambito e' determinato in relazione ai tipi di atti assoggettabili al giudizio - e' determinata in relazione alla natura dei soggetti che confliggono e delle loro competenze la cui integrita' essi difendono; sicche', il giudizio per conflitto di attribuzioni non e' giudizio sulla legittimita' di atti (anche se, a seconda dell'esito del giudizio stesso, puo' conseguire l'annullamento dell'atto lesivo), ma e' garanzia dell'ordine costituzionale delle competenze (art. 38 l. n. 87 del 1953), quale che possa essere la natura dell'atto, cui, in ipotesi, sia ascrivibile la lesione delle competenze medesime. E se e' vero che il giudizio incidentale e' il mezzo che il nostro sistema di giustizia costituzionale prevede specificamente, nella generalita' dei casi, per sottoporre le leggi al controllo di costituzionalita', da cio' non puo' peraltro derivare l'esclusione assoluta dell'ammissibilita' di conflitti di attribuzione prospettati in relazione alla definizione delle competenze operata con legge; mentre deve escludersi, nella normalita' dei casi, l'esperibilita' del conflitto tutte le volte che la legge - dalla quale, in ipotesi, deriva la lesione delle competenze - sia denunciabile dal soggetto interessato nel giudizio incidentale (come accade, di norma, quando l'usurpazione o la menomazione del potere costituzionale riguardi l'autorita' giudiziaria, nell'esercizio delle sue funzioni). - S. nn. 406/1989, 466/1993, 161/1995; O. nn. 480/1995, 278/1997, 323/1999. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Corte dei conti, sezione del controllo sugli enti, il controllo sulla gestione finanziaria nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, in forma diversa da quella prevista dagli artt. 9, comma 3, 9, comma 5 e 11, comma 2, dei decreti legislativi n. 19, n. 27 e n. 36 del 30 gennaio 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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