Corte costituzionale
Sentenza n. 432/1999
Corte cost., sent. 23 novembre 1999, n. 432
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 432/1999
- Data di deposito
- 23 novembre 1999
- Data di decisione
- 11 novembre 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:432
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, legge n. 160 del 3 giugno 1975
- art. 14, comma 3, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 25039
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, che la pensione di anzianita' non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima. Infatti - posto che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento, con la conseguenza che il contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., sotto il profilo della violazione dei criteri, rispettivamente, della ragionevolezza e dell'adeguatezza, sussiste solo quando ad un maggiore apporto contributivo successivo al perfezionamento dell'anzianita' minima contributiva corrisponda una riduzione della pensione maturata sulla base della precedente contribuzione; e che detti principi valgono pienamente con riguardo alla contribuzione successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo -, la normativa denunciata (precedente a quella del 1982, gia' dichiarata incostituzionale sotto il medesimo profilo) non si sottrae alla censura di illegittimita' costituzionale dedotta con riguardo ai predetti parametri costituzionali, mancando in essa una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianita' minima contributiva, che <<segna un limite intrinseco alla discrezionalita' del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile>>; restando assorbito ogni altro prospettato profilo di illegittimita' costituzionale sul punto. - Cfr. S. nn. 574/1987, 822/1988, 307/1989, 428/1992, 264/1994, 388/1995, 427/1997, 201/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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