Corte costituzionale
Sentenza n. 425/1999
Corte cost., sent. 10 novembre 1999, n. 425
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 425/1999
- Data di deposito
- 10 novembre 1999
- Data di decisione
- 27 ottobre 1999
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:425
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 8, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 11, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 7, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
Parametri
- direttiva Cons. CEE n. 43 del 21 maggio 1992
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 118, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 4, legge n. 86 del 9 marzo 1989
- art. 9, legge n. 86 del 9 marzo 1989
- legge n. 86 del 9 marzo 1989
- art. 11, Costituzione
Massime
Massima n. 25049
Spetta allo Stato <<dare attuazione con il regolamento contenuto nel d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche>>. Premesso, infatti, che la provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. n. 357 del 1997 citato (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), adottato sulla base dell'autorizzazione conferita al Governo dall'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993) ad attuare in via regolamentare le direttive indicate nell'allegato C della legge stessa, tra le quali e' compresa la suddetta direttiva 92/43/CEE; e che la Provincia ricorrente prospetta la violazione della propria sfera di autonomia costituzionalmente garantita, come conseguenza dell'attuazione della direttiva per mezzo di un atto avente natura regolamentare, lamentando la conseguente violazione del sistema di coordinamento dei poteri normativi nazionali e di quelli regionali e provinciali; non e' riscontrabile la lesione dell'autonomia legislativa provinciale, dedotta sulla base del richiamo agli artt. 7 e 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, e, pertanto, per questa parte, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Bolzano deve essere respinto. Invero - poiche' l'art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987 prevede il caso in cui vi sia attuazione legislativa (regionale e) provinciale degli obblighi comunitari; e l'art. 8, il caso di inattuazione amministrativa degli stessi obblighi - se la direttiva deve essere attuata in via legislativa e la legge provinciale o regionale manca, non trova applicazione ne' l'art. 7 ne' l'art. 8; se invece la Provincia esercita la propria potesta' legislativa, in attuazione della direttiva comunitaria , vale la previsione dell'art. 7 con i limiti che essa, conformemente alle norme statutarie, stabilisce rispetto alla possibile ingerenza della normativa dello Stato e, in particolare, all'ingerenza da parte di norme regolamentari nella normazione provinciale. Pertanto, nel caso in cui manchi una attuazione legislativa provinciale, il richiamo agli artt. 7 e 8 delle disposizioni di attuazione non puo' aver luogo; in caso contrario, si applica l'art. 7, <<con piena soddisfazione della pretesa avanzata dalla Provincia di non vedere la propria potesta' legislativa limitata da norme regolamentari dello Stato>>.
Massima n. 25050
Spetta allo Stato <<dare attuazione con il regolamento contenuto nel d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche>>. Non sono fondate le censure mosse dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano rivolte alle norme del predetto Regolamento (artt. 3, commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2; 8, comma 4) che attengono al coordinamento delle attivita' delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della loro rappresentazione necessariamente unitaria presso l'Unione Europea. Si tratta, infatti, di funzioni che spettano indubitabilmente allo Stato, come e' stato riconosciuto dall'art. 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e che, riguardo alla materia interessata dal regolamento in questione, ricadono nella responsabilita' attribuita al Ministero dell'ambiente dall'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). Peraltro, non e' condivisibile la premessa da cui muovono le ricorrenti - secondo cui, in tema di individuazione delle zone speciali di conservazione, le Regioni e le Province autonome sarebbero soggette alle determinazioni ministeriali, sia in sede di proposta alla Commissione europea, sia in sede di designazione delle <<zone speciali>> -, in quanto le norme censurate mirano esclusivamente a porre l'autorita' di governo nazionale in condizione di adempiere all'obbligo di comunicazione derivante dalla direttiva, senza che vi sia in esse alcun elemento da cui si possa arguire uno spostamento di competenze circa il diverso potere di individuazione sostanziale dei siti da sottoporre a speciale protezione, il quale rimane disciplinato dalle norme sui rapporti Stato-Regioni e Province autonome in materia ambientale. Ed inoltre, l'obbligo di trasmissione al Ministero, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del rapporto annuale previsto dall'art. 8, comma 4, del regolamento risponde <<all'esigenza di uniformare le operazioni alla stregua di criteri unitari, anche in considerazione dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva che prevede il dovere degli Stati membri di trasmettere periodicamente alla Commissione europea relazioni nazionali conformi al modello elaborato dal Comitato previsto dall'art. 20 della direttiva stessa, ed e' corollario necessario della funzione di raccordo con l'organizzazione comunitaria che in materia spetta al Ministro>>.
Massima n. 25051
L'esistenza di una normativa comunitaria comportante obblighi di attuazione nazionali non determina, di per se', alcuna alterazione dell'ordine normale delle competenze statali, regionali o provinciali, <>; lo Stato, tuttavia, per la forza della <> che ha sul piano comunitario, e per la particolare cogenza che tale responsabilita' assume nell'ordinamento costituzionale in conseguenza dell'art. 11 Cost., e' tenuto e, quindi, abilitato a <> tutti gli strumenti compatibili con la garanzia delle competenze regionali e provinciali, idonei ad assicurare l'adempimento degli obblighi di natura comunitaria. E proprio dalla ricerca di un equilibrio il piu' possibile rispettoso delle esigenze costituzionali poste dalla pluralita' delle competenze, da un lato, e dalla unitarieta' della responsabilita', dall'altro, si e' giunti alla soluzione configurata organicamente dalla legge contenente le norme generali sulla <> (legge 9 marzo 1989, n. 86), basata, per un senso, sul potere delle Regioni ad autonomia speciale ed ordinaria e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di dare attuazione immediata alle direttive comunitarie, nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive o concorrenti e, per l'altro verso, sul potere dello Stato di dettare tutte le disposizioni, peraltro applicabili nelle Regioni e nelle Province autonome solo nel caso in cui manchino leggi regionali o provinciali <> e necessarie per l'adempimento degli obblighi stessi. - Cfr. S. n. 126/1996.
Massima n. 25052
L'esecuzione di direttive comunitarie non autorizza lo Stato a vincolare le autonomie regionali e provinciali senza rispettare i principi della propia attivita' normativa: ed invero, anche nell'adozione della normativa di attuazione comunitaria, il regolamento statale - al di la' dei casi di riserva di legge previsti dalla Costituzione - incontra il limite del principio di legalita'. Tale principio, che, alla stregua di quanto piu' volte affermato dalla Corte, domina i rapporti tra lo Stato stesso e le Regioni e le Province autonome, costituisce un aspetto della loro stessa posizione che queste ultime sono abilitate a difendere nel giudizio costituzionale. Ove, dunque, il regolamento, in attuazione della direttiva, detti norme che pretendano, sia pure in via suppletiva, di imporsi direttamente alle Regioni e alla Province autonome, esso deve potersi basare su un fondamento legislativo <<che vincoli e diriga la scelta del Governo>>; fondamento che le stesse direttive comunitarie che la legge indica nell'abilitare il Governo all'attuazione regolamentare contribuiscono a determinare. - Cfr. S. nn. 150/1982, 278/1993, 250/1996 e 169/1999.
Massima n. 25053
Spetta allo Stato <<dare attuazione con il regolamento contenuto nel d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche>>. Non sono fondate le censure mosse dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, per asserita lesione diretta delle proprie competenze e del principio di legalita', in relazione agli artt. 3, comma 3, in tema di direttive del Ministero dell'ambiente per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale; 4, in tema di misure di conservazione; 5 e 6, in tema di <<valutazione d'incidenza>> e di zone di protezione speciale; 8, in tema di tutela delle specie faunistiche; 10, in tema di prelievi; 11, in tema di deroghe ai divieti posti dagli artt. 8, 9 e 10; 12, in tema di <<introduzioni e reintroduzioni>>; 15, in tema di sorveglianza e 16, comma 2, in tema di modifiche degli allegati al regolamento stesso, del suddetto d.P.R. n. 357 del 1997. Ed infatti, per il profilo del rispetto delle competenze regionali e provinciali, l'attuazione regolamentare di direttive comunitarie e' ammissibile in quanto le norme statali attuative sono cedevoli di fronte a diverse scelte normative regionali e provinciali, nei limiti in cui esse siano costituzionalmente e statutariamente consentite; mentre, sotto il profilo del rispetto del principio di legalita', nei rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome il ricorso al regolamento e' del pari ammissibile ove esso non vincoli (come nella specie) quelle competenze al di la' di quanto non discenda dagli obblighi comunitari ed in quanto i poteri che il regolamento prevede si inseriscano nei compiti gia' affidati in via generale alle autorita' considerate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara che spetta allo Stato dare attuazione con il regolamento contenuto nel d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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