Corte costituzionale

Sentenza n. 422/1999

Corte cost., sent. 4 novembre 1999, n. 422

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
422/1999
Data di deposito
4 novembre 1999
Data di decisione
27 ottobre 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:422

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24988

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 24, 3 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., come sost. dall'art. 1 l. 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 c.p.p. e alla l. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), nella parte in cui prescrive che il tribunale di sorveglianza provvede senza formalita' all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti del condannato che si trovi agli arresti domiciliari. Infatti, in relazione all'art. 24 Cost., non puo' ritenersi in contrasto con il diritto di difesa una disposizione che si limiti a configurare un intervento 'de plano', a sua volta teso a verificare la applicabilita' di una misura alternativa in se' deteriore rispetto alla condizione in cui versa il condannato a quel momento, tenuto altresi' conto che quest'ultimo non puo' ritenersi privato del diritto di richiedere in via ordinaria tutte le misure alternative cui ritenga di aver titolo, sicche' la disposizione impugnata finisce per atteggiarsi come provvedimento d'urgenza e a connotazioni eminentemente interinali, in vista dell'ordinario procedimento di sorveglianza, ove il condannato non ritenga di "accettare" la misura applicatagli. In relazione all'art. 27 Cost., la misura della detenzione domiciliare applicabile 'de plano' e "d'ufficio" a chi si trovi agli arresti domiciliari all'atto della condanna e nelle condizioni per fruire della misura alternativa, non determina, poi, alcun tipo di interferenza sulla funzione rieducativa della pena, giacche' si anticipa - evitando i naturali allungamenti dei tempi che sarebbero cagionati da una procedura camerale partecipata - cio' al quale il condannato avrebbe diritto come misura "minima" applicabile, con la conseguenza che, in questa prospettiva, la detenzione domiciliare "d'ufficio" al condannato che ne abbia titolo e che si trovi in una condizione limitativa della liberta' assai simile a quella misura, appare essere previsione non soltanto non in contrasto, ma addirittura in linea con il parametro costituzionale che si pretende compromesso. In relazione, infine, all'art. 3 Cost., la questione, nei termini in cui e' sviluppata, e' palesemente priva di fondamento, in quanto sono poste a raffronto fra loro due situazioni eterogenee, quali sono quelle dell'imputato in stato di liberta', rispetto a quella in cui versa chi si trova agli arresti domiciliari al momento della condanna. - S. nn. 165/1996, 173/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 10, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Napoli e dal tribunale di sorveglianza di Palermo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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