Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1999
Corte cost., sent. 25 febbraio 1999, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1999
- Data di deposito
- 25 febbraio 1999
- Data di decisione
- 22 febbraio 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:41
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24450
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 26, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalita' dei trasferimenti immobiliari, in quanto - posto che la norma impugnata, avente il chiaro fine di impedire operazioni di elusione fiscale, cosi' da assicurare all'erario il piu' alto gettito tra quelli rispettivamente offerti dall'applicazione della normativa tributaria in tema di trasferimenti a titolo oneroso e di trasferimenti a titolo gratuito, pone la presunzione che i trasferimenti immobiliari tra coniugi sono considerati donazioni, e assoggetta quindi tali atti al corrispondente regime, allorche' l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento risulti inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti; che alla base di tale presunzione sta la valutazione del legislatore, fondata sul principio dell'"id quod plerumque accidit", secondo cui il vincolo di coniugio e' sempre di per se' indice dell'assenza di onerosita', tanto da non essere consentita la prova contraria; che, in contrario, e' agevole formulare ipotesi nelle quali l'onerosita' del trasferimento immobiliare e' certa, in quanto direttamente discendente da una particolare situazione delle relazioni personali tra i coniugi (separazione legale o di fatto); che l'acquisizione di un'autonoma capacita' economica da parte di ciascuno di essi, anche al di fuori delle ipotesi di separazione, ha comunque determinato un notevole mutamento nei rapporti patrimoniali tra i medesimi, si' che il trasferimento a titolo oneroso di un bene immobile o di una quota indivisa di esso o di un diritto reale parziario da un coniuge all'altro in costanza di matrimonio non costituisce piu' evento del tutto eccezionale; e che siffatti dati fattuali incidono direttamente sulla rispondenza della norma all'"id quod plerumque accidit" - il rigore della norma, che reputa irrefutabili ed insuscettibili di prova contraria le presunzioni configurate, collide sia con il limite della ragionevolezza, tenuto conto che sono venuti meno i presupposti che la giustificano, sia con il principio di capacita' contributiva, tenuto conto che la norma stessa sottopone gli atti di trasferimento immobiliare tra coniugi ad una tassazione piu' elevata, non gia' in ragione della concreta manifestazione di maggiore capacita' contributiva, bensi' in funzione della mera qualita' soggettiva delle parti contraenti, senza che alle medesime sia consentito offrire la prova della vera natura del negozio giuridico stipulato. - S. n. 99/1968, 91/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ferbbaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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