Corte costituzionale
Sentenza n. 394/1999
Corte cost., sent. 22 ottobre 1999, n. 394
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 394/1999
- Data di deposito
- 22 ottobre 1999
- Data di decisione
- 13 ottobre 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:394
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25018
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento gli artt. 2, 3 e 24 Cost. - dell'art. 907 cod. civ., nella parte in cui, precludendo al giudice <<ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della costruzione e la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo>>, sacrificherebbe irragionevolmente, a parere del rimettente, il diritto fondamentale alla riservatezza della persona rispetto al diritto di veduta, e comporterebbe, di conseguenza, la violazione del diritto di difesa del convenuto, <<cui viene inibito di opporre al diritto dominicale di controparte il proprio diritto alla riservatezza>>. Infatti - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie del parametro dell'art. 24 Cost., il quale attiene all'ambito delle garanzie processuali della parte e non gia' al diverso atteggiarsi della disciplina dei rapporti sostanziali -, la disposizione denunciata va letta nel contesto del sistema legale di regolamentazione delle reciproche interferenze che derivano dall'uso normale di beni immobili contigui appartenenti a soggetti diversi - e, quindi, di tutela degli interessi contrapposti-, finalizzato a consentire, attraverso la previsione di reciproche limitazioni, il tendenziale massimo sfruttamento delle rispettive proprieta' e delle connesse facolta'. In tal modo, risulta anche palese che la tutela della riservatezza, la quale e' qui da intendere in senso obiettivo, <<trova gia' un suo particolare rilievo nell'operato bilanciamento con l'interesse alla salvaguardia del diritto di veduta, il cui contenuto ha innegabilmente un suo valore sociale poiche' luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici soddisfacendo bisogni elementari di chi li abita>>. - Sul parametro dell'art. 24 Cost. evocato con riguardo alla materia delle distanze nelle costruzioni, v., fra le molte, S. n. 120/1996 e O. n. 205/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 907 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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