Corte costituzionale
Sentenza n. 393/1999
Corte cost., sent. 22 ottobre 1999, n. 393
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 393/1999
- Data di deposito
- 22 ottobre 1999
- Data di decisione
- 13 ottobre 1999
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:393
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 25019
Non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla Regione Toscana <<per le urgenti necessita' operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri>> e disporne il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della Regione l'onere relativo, e, di conseguenza, va annullato il d.P.C.m. 2 luglio 1997, nella parte relativa a detto personale di tale Regione. Premesso, infatti, che la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, nella parte in cui viene disposto il collocamento fuori ruolo, presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, di un ingegnere, dipendente della Regione medesima, richiamando le proprie attribuzioni in materia di ordinamento degli uffici regionali e di stato giuridico ed economico del personale, garantite dagli artt. 117 e 118 Cost., e lamentando, altresi', la lesione del principio di leale collaborazione e della autonomia finanziaria (garantita dall'art. 119 Cost.), giacche' l'atto impugnato pone a carico dell'amministrazione di appartenenza l'onere di spesa relativa al trattamento economico del personale collocato fuori ruolo; pur non potendosi escludere che anche il personale regionale <<possa essere oggetto di provvedimenti di collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali>>, occorre una partecipazione di volonta' regionale nell'ambito, appunto, del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione e quindi vi e' l'esigenza di una vera e propria intesa quando lo Stato vuole utilizzare, in posizione di fuori ruolo con esclusivo servizio personale regionale. Inoltre, l'atto impugnato - disponendo che l'onere della spesa relativa al trattamento economico del dipendente della Regione collocato fuori ruolo debba restare a carico della stessa Regione, anche senza alcun assenso da parte di quest'ultima - viola i principi di autonomia finanziaria e dei rapporti tra Stato e Regione, in quanto la previsione del mantenimento dell'onere a carico delle amministrazioni di provenienza non puo' applicarsi alle ipotesi in cui il collocamento fuori ruolo riguarda personale dipendente dalla Regione, cioe' da un ente con bilancio e finanza autonomi garantiti costituzionalmente rispetto allo Stato, in mancanza di intesa anche sull'accollo dell'onere da parte dell'ente stesso. - Cfr. S. nn. 207/1996 e 351/1991. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla Regione Toscana "per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e disporne il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della Regione l'onere relativo;
Annulla di conseguenza, il d.P.C.M. 2 luglio 1997 nella parte relativa a detto personale della Regione Toscana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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