Corte costituzionale

Sentenza n. 393/1999

Corte cost., sent. 22 ottobre 1999, n. 393

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
393/1999
Data di deposito
22 ottobre 1999
Data di decisione
13 ottobre 1999
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:393

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 25019

Non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla Regione Toscana <<per le urgenti necessita' operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri>> e disporne il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della Regione l'onere relativo, e, di conseguenza, va annullato il d.P.C.m. 2 luglio 1997, nella parte relativa a detto personale di tale Regione. Premesso, infatti, che la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, nella parte in cui viene disposto il collocamento fuori ruolo, presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, di un ingegnere, dipendente della Regione medesima, richiamando le proprie attribuzioni in materia di ordinamento degli uffici regionali e di stato giuridico ed economico del personale, garantite dagli artt. 117 e 118 Cost., e lamentando, altresi', la lesione del principio di leale collaborazione e della autonomia finanziaria (garantita dall'art. 119 Cost.), giacche' l'atto impugnato pone a carico dell'amministrazione di appartenenza l'onere di spesa relativa al trattamento economico del personale collocato fuori ruolo; pur non potendosi escludere che anche il personale regionale <<possa essere oggetto di provvedimenti di collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali>>, occorre una partecipazione di volonta' regionale nell'ambito, appunto, del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione e quindi vi e' l'esigenza di una vera e propria intesa quando lo Stato vuole utilizzare, in posizione di fuori ruolo con esclusivo servizio personale regionale. Inoltre, l'atto impugnato - disponendo che l'onere della spesa relativa al trattamento economico del dipendente della Regione collocato fuori ruolo debba restare a carico della stessa Regione, anche senza alcun assenso da parte di quest'ultima - viola i principi di autonomia finanziaria e dei rapporti tra Stato e Regione, in quanto la previsione del mantenimento dell'onere a carico delle amministrazioni di provenienza non puo' applicarsi alle ipotesi in cui il collocamento fuori ruolo riguarda personale dipendente dalla Regione, cioe' da un ente con bilancio e finanza autonomi garantiti costituzionalmente rispetto allo Stato, in mancanza di intesa anche sull'accollo dell'onere da parte dell'ente stesso. - Cfr. S. nn. 207/1996 e 351/1991. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla Regione Toscana "per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e disporne il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della Regione l'onere relativo;

Annulla di conseguenza, il d.P.C.M. 2 luglio 1997 nella parte relativa a detto personale della Regione Toscana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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