Corte costituzionale
Sentenza n. 379/1999
Corte cost., sent. 7 ottobre 1999, n. 379
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 379/1999
- Data di deposito
- 7 ottobre 1999
- Data di decisione
- 30 settembre 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:379
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 7, comma 7, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 357 del 8 agosto 1992
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 24926
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' inammissibile l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri quando il relativo atto e' depositato oltre il decorso del termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 25, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto prevede l'art. 3 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956. - Cfr. O. n. 177/1999.
Massima n. 24927
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 7, comma 7, decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali", convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992. Tali disposizioni, infatti, hanno stabilito la generalizzata soppressione del meccanismo dell'allineamento stipendiale (gia' previsto dall'art. 1, comma 7, secondo periodo, del decreto- legge 16 settembre 1987, n. 379 abrogato dalle disposizioni denunciate) che aveva determinato effetti irrazionali. Tale soppressione, che secondo il giudice rimettente non avrebbe consentito di porre riparo a sperequazioni retributive che si sarebbero verificate nel Corpo della Guardia di finanza in relazione al sistema di avanzamento ed all'applicazione del nuovo regime retributivo, non viola i principi di eguaglianza, proporzionalita' della retribuzione al lavoro svolto e buon andamento dell'amministrazione, in quanto non e' possibile porre rimedio agli inconvenienti denunciati mediante l'adozione di un meccanismo destinato, esso pure, a determinare irrazionalita' e diseguaglianze. - Cfr. S. n. 6/1994; O. nn. 105/1994, 394/1994, 40/1995 e 523/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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