Corte costituzionale

Sentenza n. 351/1999

Corte cost., sent. 22 luglio 1999, n. 351

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
351/1999
Data di deposito
22 luglio 1999
Data di decisione
14 luglio 1999
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:351

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1997

Parametri

  • art. 4, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 97, Costituzione
  • art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 1, legge n. 491 del 4 dicembre 1993
  • art. 5, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 77, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 118, Costituzione
  • decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997
  • art. 7, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 6, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 31, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Massime

Massima n. 24871

Nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della sanita' in data 29 gennaio 1997, recante "Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali", va respinta la eccezione di inammissibilita' opposta dalla difesa dello Stato in base all'assunto che il denunciato provvedimento, non riguardando la materia agricola, non coinvolgerebbe competenze regionali. In realta', infatti, il denunciato decreto ministeriale riguarda una materia mista, agricola (allevamento del bestiame) e soprattutto sanitaria (veterinaria con notevoli profili riflessi sulla alimentazione e sulla salute umana di fronte a situazioni di rischio provenienti dall'estero) di modo che risultano evidenti i caratteri di connessione con la sfera di competenza che la Regione e' legittimata a tutelare in sede di conflitto. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24872

Nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della sanita' in data 29 gennaio 1997, recante "Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali", va respinta la eccezione di inammissibilita' opposta dalla difesa dello Stato in base all'assunto che il provvedimento impugnato si limiterebbe a disciplinare modalita' di costituzione di organismi gia' previsti dal d.l. 8 agosto 1996, n. 429 (convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1996, n. 532) di modo che il ricorso sarebbe diretto a contestare - senza il rispetto dei termini per il giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - la normativa primaria dell'anzidetto decreto-legge. Il denunciato decreto ministeriale, infatti, da' attuazione ulteriore, con svolgimento certamente autonomo, alle previsioni del decreto-legge, e pertanto non puo' essere configurato come atto di mera e necessaria esecuzione di esso. - Cfr. S. n. 270/1998. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24873

A decisione del conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della sanita' in data 29 gennaio 1997, recante "Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali" e che, secondo la ricorrente, avrebbe esorbitato dall'ambito delle competenze riservate allo Stato in materia di sanita' veterinaria, deve dichiararsi che spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanita', determinare le suddette misure integrative, avvalendosi, nei sensi di cui in motivazione, degli Istituti zooprofilattici sperimentali. Contrariamente a quanto ha sostenuto al riguardo la Regione, infatti, il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito con modificazioni in legge 21 ottobre 1996, n. 532 (concernente il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina) legittimava una azione ministeriale di organizzazione e coordinamento e di "impiego", sia di "unita' di crisi" sia di "centri nazionali di referenza" (necessariamente a iniziativa statale atteso il carattere della epidemia e la sua provenienza dall'estero) come quella esplicata attraverso l'impugnato provvedimento. E d'altra parte, anche con le piu' recenti norme che, dopo l'atto impugnato, hanno conferito ulteriori funzioni e compiti alle Regioni (legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 1, comma 3, lettera i), e comma 4, lettera c) sono stati mantenuti allo Stato sia i poteri attinenti alla profilassi internazionale, sia i compiti di rilievo internazionale per la tutela della salute, mentre, in sede di decreto delegato (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 112, comma 3, lett. g) e art. 126) sono rimaste invariate, quanto a riparto di competenze tra Stato e Regioni, la sorveglianza e il controllo di epidemie ed epizoozie di dimensioni internazionali, restando confermata, pure per la profilassi internazionale, la competenza dello Stato. E del resto anche nella normativa precedente (artt. 6, lett. a), b) e u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833) in ordine alle funzioni amministrative concernenti la profilassi internazionale anche in materia veterinaria, nonche' agli interventi contro le epidemie e le epizoozie e' prevista una competenza statale. Per quanto riguarda, poi, in particolare, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, l'impugnato decreto e' esplicazione della preesistente facolta' dello Stato di avvalersene (d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270) trattandosi di strumenti tecnico-scientifici al servizio non soltanto delle Regioni, ma anche dello Stato, ed il cui utilizzo da parte dello Stato, essendo previsto specificamente in relazione ad un interesse unitario e nazionale, ben puo' essere oggetto di un intervento di attuazione settoriale, tale da non incidere - conformemente ai principi costituzionali - sulla organizzazione delle strutture regionali. Di conseguenza, alla luce di questi stessi principi, risultano prive di fondamento anche le censure mosse al contestato decreto ministeriale riguardo alla previsione di compiti di aggiornamento del personale e di formazione dei veterinari e di altri professionisti. - Riguardo agli Istituti zooprofilattici sperimentali v. S. n. 124/1994. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato e per esso al Ministro della sanità determinare misure integrative per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi degli animali, avvalendosi, nei sensi di cui in motivazione, degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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