Corte costituzionale
Sentenza n. 347/1999
Corte cost., sent. 22 luglio 1999, n. 347
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 347/1999
- Data di deposito
- 22 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:347
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge della Regione siciliana del 30 aprile 1997
- art. 1, legge della Regione siciliana del 14 agosto 1997
Parametri
Massime
Massima n. 24869
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost., nei confronti dell'art. 3, comma 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale il 30 aprile 1997 (concernente le assunzioni di personale a tempo determinato presso i consorzi di bonifica) che, nell'elevare, per l'anno 1997, a lire 6.500 milioni (capitolo 16008) il limite di spesa di lire 1.500 milioni, gia' fissato dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, dispone la proroga degli interventi previsti da quest'ultimo articolo sino al 31 dicembre 1999, precisando inoltre che gli oneri relativi, valutati in lire 1.500 milioni annui, per gli anni 1998 e 1999, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 10001, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Dopo la proposizione dell'impugnativa, infatti, la delibera legislativa sulla quale si appuntano gli espressi dubbi di costituzionalita', e' stata infatti promulgata (legge 27 maggio 1997, n. 16) con esclusione della disposizione censurata, il che, secondo la costante giurisprudenza della Corte in materia, preclude definitivamente la possibilita' che essa acquisti od esplichi una qualsiasi efficacia. - V., 'ex plurimis', S. nn. 139/1999 e 437/1994.
Massima n. 24870
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 136, 3, 51 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 14 agosto 1997 (Interventi in favore dei consorzi di bonifica), il quale, nell'elevare, per l'anno 1997, a lire 6.500 milioni (capitolo 16008) il limite di spesa di lire 1.500 milioni, gia' fissato dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, dispone la proroga degli interventi previsti da quest'ultimo articolo sino al 31 dicembre 1999, precisando, inoltre, che gli oneri relativi, valutati in lire 1.500 milioni annui per gli anni 1998 e 1999, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 10001. Contrariamente a quanto si e' sostenuto dal ricorrente, infatti, e' da escludersi, anzitutto, che la disposizione impugnata riproduca ed ampli norme gia' ritenute illegittime dalla Corte con la sentenza n. 127 del 1996, giacche', mentre queste davano facolta' ai nuovi consorzi di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che, in forma di incarico di prestazione d'opera, avessero gia' svolto attivita' in favore dei soppressi enti consortili, l'ora impugnata disposizione dell'art. 1 configura un intervento legislativo del tutto diverso, volto principalmente a ridefinire gli stanziamenti per i contratti di lavoro a termine, la cui stipulazione risulta gia' consentita dall'art. 3 della legge n. 76 del 1995, si' da permettere, tra l'altro, una estensione degli interventi fino al 1990, e quindi, tra di esse, nessuna identificazione e' possibile. Cosi' come e' da escludere che con la norma ora denunciata si siano volute precostituire le condizioni per la stabile immissione, nelle strutture dei consorzi, di personale precario, prescindendo dalla preventiva verifica della necessita' di nuove assunzioni di personale e dall'espletamento di congrue procedure selettive, dovendo considerarsi che l'effettiva applicazione della norma rimane pur sempre subordinata al rispetto della rigorosa disciplina che, quanto a presupposti e durata dei contratti a termine, risulta dettata dalla legge statale 18 aprile 1962, n. 230, espressamente richiamata dal legislatore regionale, e che la paventata stabilizzazione di pregressi rapporti precari non sembra possa evincersi dalla consentita "proroga degli interventi" fino al 1999, - dovendosi tale locuzione riferire, ovviamente, non ai singoli rapporti in atto, bensi' all'utilizzo in se' dello strumento del contratto a termine - e dovendosi altresi' tener conto dell'ostacolo che la ipotizzata preordinazione della norma troverebbe comunque nella consolidata, e non certo favorevole, giurisprudenza di legittimita' basata sulla stessa normativa vigente nella Regione Siciliana in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso i consorzi di bonifica. - V. S. n. 127/1996 (gia' citata nel testo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1997, proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso l'art. 3, comma 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 aprile 1997 (Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997);
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1997 (Interventi in favore dei consorzi di bonifica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con il ricorso iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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