Corte costituzionale

Sentenza n. 345/1999

Corte cost., sent. 22 luglio 1999, n. 345

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
345/1999
Data di deposito
22 luglio 1999
Data di decisione
14 luglio 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:345

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, legge n. 1646 del 22 novembre 1962
  • art. 13, comma 3, legge n. 1646 del 22 novembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 24994

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, primo e terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) - i quali prevedono, rispettivamente, che ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza da parte delle Casse pensioni gia' comprese negli Istituti di previdenza deve essere presentata domanda, da parte dell'interessato, non oltre il compimento del sessantottesimo anno di eta' ovvero non oltre dieci anni dalla cessazione dal servizio, se tale termine e' piu' favorevole; e che, se la domanda e' presentata oltre detto termine, il trattamento decorre dalla data di presentazione della domanda stessa -, in quanto non comporta violazione del principio di eguaglianza il solo fatto che, nel sistema previdenziale delle categorie interessate, a differenza di quello dei dipendenti statali, sia previsto l'onere della domanda per conseguire il trattamento di quiescenza. Infatti, la differenza in esame non e' priva di spiegazione sistematica, dal momento che per i dipendenti statali valeva fino alla istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la regola per cui era la stessa amministrazione di appartenenza del dipendente, e non un ente previdenziale da questa distinto, a provvedere d'ufficio alla liquidazione del trattamento pensionistico (artt. 154 e 157 del d.P.R. n. 1092 del 1973); al contrario, per i dipendenti il cui sistema pensionistico era amministrato dalle Casse pensioni, vigeva, e ancora vige, il sistema della domanda, come nel settore privato, in cui i trattamenti di quiescenza sono erogati dall'Istituto competente. Per la qual cosa, appare, sotto questo punto di vita, impropria la scelta, da parte del giudice 'a quo', del 'tertium comparationis', non riscontrandosi, in relazione a siffatto aspetto della disciplina, particolari ragioni di omogeneita' della categoria interessata rispetto a quella dei dipendenti statali, piuttosto che rispetto ad altre categorie di lavoratori. Peraltro, il fatto che all'onere della domanda si colleghi un termine di decadenza, decorso il quale si perde il diritto a percepire le quote del trattamento relative al periodo di tempo anteriore alla domanda stessa, e' frutto di una scelta discrezionale del legislatore coerente con il sistema prescelto, e giustificabile anche alla stregua di ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento. - Cfr. S. nn. 26/1980 e 454/1993, nelle quali la Corte ha affermato che <<i sistemi pensionistici hanno una loro specificita'>>, e che <<la circostanza che le discipline in essi previste non siano uniformi non lede di per se' il principio di eguaglianza, salvo il caso di una evidente irragionevolezza della differenza di disciplina>>. red.: G. Leo

Massima n. 24996

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., dell'art. 13, primo e terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), i quali prevedono, rispettivamente, che ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza da parte delle Casse pensioni gia' comprese negli Istituti di previdenza deve essere presentata domanda, da parte dell'interessato, non oltre il compimento del sessantottesimo anno di eta' ovvero non oltre dieci anni dalla cessazione dal servizio, se tale termine e' piu' favorevole; e che, se la domanda e' presentata oltre detto termine, il trattamento decorre dalla data di presentazione della domanda stessa. Infatti, posto che il diritto a pensione - nonostante sia fondamentale, irrinunciabile ed imprescrittibile - puo' essere subordinato dalla legge ad adempimenti, non gravosi, dell'interessato, come e', appunto, la presentazione di una domanda; che, nella specie, il termine previsto dalla legge e' di dieci anni dalla cessazione dal servizio (ovvero, se piu' favorevole, coincidente con il compimento del sessantottesimo anno di eta'); e che, dunque, la mancata presentazione della domanda non puo' che essere dovuta, secondo una ragionevole presunzione, ad una scelta consapevole dell'interessato; <<vale>>, nella fattispecie, <<il principio affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui l'esercizio di ogni diritto, anche quello costituzionalmente garantito, puo' essere dalla legge regolato e cosi' sottoposto a limite, sempre che questo sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca comunque nella esclusione della effettiva possibilita' dell'esercizio in parola>>. D'altro canto, neppure il principio di proporzionalita' della pensione al lavoro prestato (nei limiti in cui esso possa essere riconosciuto nell'ambito del concreto sistema previdenziale), ne' quello di adeguatezza della stessa alle esigenze di vita del lavoratore possono dirsi violati per il fatto che, fino alla presentazione della domanda, la corresponsione della pensione rimane sospesa, poiche' tale conseguenza opera sul piano procedurale e non su quello sostanziale, <<nulla opponendosi a che l'interessato, fin dal momento in cui matura il suo diritto, ottenga il trattamento che gli spetta>>. - Cfr. S. nn. 71/1993, 203/1985, 33/1977, 33/1974, 10/1970. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo e terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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