Corte costituzionale
Sentenza n. 330/1999
Corte cost., sent. 20 luglio 1999, n. 330
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 330/1999
- Data di deposito
- 20 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:330
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 25008
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 36 Cost. - dell'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce per i medici del Servizio sanitario nazionale in regime di tempo pieno che a decorrere dal 1^ gennaio 1996 la corresponsione dell'indennita' di tempo pieno e' sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo, per il personale dipendente che esercita l'attivita' libero professionale all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche. Non sussiste, infatti, la violazione del precetto costituzionale ipotizzata dai giudici rimettenti, in ragione del fatto che la norma impugnata imporrebbe alla sola categoria del personale medico <<a tempo pieno>> che svolge attivita' libero-professionale 'extra moenia' la riduzione di una delle voci della retribuzione, stabilendo cosi' un trattamento economico peggiorativo, senza prevedere una proporzionale riduzione della prestazione lavorativa, atteso che l'art. 36, primo comma, Cost. - nel garantire al lavoratore una retribuzione che sia nella sua globalita' proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato - non impedisce, con cio', che si possa procedere a nuove valutazioni, anche con riduzione, come nella specie, della entita' di singole voci retributive; con la conseguenza che rientrano nella discrezionalita' del legislatore, fermo il limite della ragionevolezza, tanto la differenziazione del trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, quanto l'attribuzione in maniera uniforme di determinate componenti della retribuzione o di particolari indennita'. - Cfr. S. nn. 15/1995, 164/1994 e 1/1986, nelle quali la Corte ha affermato che la riduzione di una singola componente della retribuzione del lavoratore non puo', da sola, violare la disposizione dell'art. 36 Cost.. - V., altresi', sul predetto parametro costituzionale, S. nn. 63/1998, 219/1998, 65/1997, 417/1996, 179/1996, 390/1995, 31/1986, 'ex plurimis'.
Massima n. 25009
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - nella parte in cui stabilisce per i medici del Servizio sanitario nazionale in regime di tempo pieno che a decorrere dal 1^ gennaio 1996 la corresponsione dell'indennita' di tempo pieno e' sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo, per il personale dipendente che esercita l'attivita' libero professionale all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche -, in quanto, nel quadro di una evoluzione legislativa diretta a conferire maggiore efficienza, anche attraverso innovazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti, all'organizzazione della sanita' pubblica cosi' da renderla concorrenziale con quella privata, non solo non sembra irragionevole la previsione di limiti all'esercizio dell'attivita' libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale, ma si giustifica anche una diversa incidenza delle componenti retributive delle varie forme nelle quali tale attivita' si esplica in proporzione alla differente attitudine a realizzare gli obiettivi fissati dalla legge. Ne', in particolare, la lamentata riduzione dell'indennita' di tempo pieno viola i parametri costituzionali evocati, poiche' tale misura appare coerente con le finalita' legislative di incentivazione dell'attivita' intramuraria e congrua sul piano applicativo, avendo l'indennita' di tempo pieno - sulla quale detta riduzione appunto incide - anche la funzione di compensare i mancati proventi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' professionale extramuraria. E, d'altronde, la riduzione della predetta indennita' e' stata disposta con decorrenza differita nel tempo, nell'ambito di precise modalita' di opzione a favore dell'uno o dell'altro regime di lavoro, cosicche' la situazione in cui viene a trovarsi il medico <<a tempo pieno>> che espleta anche attivita' extramuraria e' del tutto peculiare, costituendo la conseguenza di una sua libera scelta; il che rappresenta un ulteriore profilo di non irragionevolezza della disposizione. - Sui limiti all'esercizio dell'attivita' libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale, cfr., 'ex plurimis', . nn. 450/1994 e 214/1994. In particolare, riguardo alla peculiarita' della situazione in cui viene a trovarsi il medico <<a tempo pieno>> che espleta anche attivita' extramuraria, v, S. n. 457/1993.
Massima n. 25010
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 4 Cost. - dell'art. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce per i medici del Servizio sanitario nazionale in regime di tempo pieno che a decorrere dal 1^ gennaio 1996 la corresponsione dell'indennita' di tempo pieno e' sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo, per il personale dipendente che esercita l'attivita' libero professionale all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche. Premesso, infatti, che la disposizione denunciata concerne precipuamente l'accesso al mercato del lavoro, la limitazione, comunque indiretta, all'esercizio della libera professione, peraltro frutto di una precisa scelta del medico, viene posta quale forma di tutela di altri valori, pure costituzionalmente garantiti, a seguito di un bilanciamento non irragionevole tra interessi contrapposti. Del resto, dal riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro non deriva l'impossibilita' di prevedere condizioni e limiti per l'esercizio del relativo diritto, purche' essi siano preordinati alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti fatti oggetto, come nella fattispecie, di protezione costituzionale. - Cfr. S. nn. 103/1977; 457/1993; 293/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, prima sezione di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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