Corte costituzionale

Sentenza n. 324/1999

Corte cost., sent. 16 luglio 1999, n. 324

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
324/1999
Data di deposito
16 luglio 1999
Data di decisione
7 luglio 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:324

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 31, primo periodo, legge n. 335 del 8 agosto 1995
  • art. 13, comma 5, lettera c), legge n. 724 del 23 dicembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 24833

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5, lett. c), l. 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonche' dell'art. 1, comma 31, primo periodo, l. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), rispettivamente, il primo, nella parte in cui differisce al 1^ gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il personale collocato a riposo per dimissioni, ed il secondo, nella parte in cui fa salva l'efficacia della prima disposizione, in quanto questa, malgrado l'apparente similitudine di formulazione rispetto alla lettera b) dell'art. 13, riguarda i dipendenti che non hanno ancora maturato un'anzianita' contributiva, o di servizio, pari a 31 anni e pone nei loro confronti una regola dissuasiva di una certa severita', che trova evidente giustificazione nella non elevata anzianita' raggiunta da tali dipendenti; ed in quanto, con riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., l'effetto economico negativo subito dagli interessati deriva da un loro atto volontario, che poteva essere revocato su istanza degli stessi dipendenti, avendo costoro la facolta' di ritirare la domanda di pensionamento, ancorche' accettata, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 8, della legge medesima. - S. nn. 439/1994, 347/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze