Corte costituzionale
Sentenza n. 324/1999
Corte cost., sent. 16 luglio 1999, n. 324
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 324/1999
- Data di deposito
- 16 luglio 1999
- Data di decisione
- 7 luglio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:324
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 31, primo periodo, legge n. 335 del 8 agosto 1995
- art. 13, comma 5, lettera c), legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 24833
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5, lett. c), l. 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonche' dell'art. 1, comma 31, primo periodo, l. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), rispettivamente, il primo, nella parte in cui differisce al 1^ gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il personale collocato a riposo per dimissioni, ed il secondo, nella parte in cui fa salva l'efficacia della prima disposizione, in quanto questa, malgrado l'apparente similitudine di formulazione rispetto alla lettera b) dell'art. 13, riguarda i dipendenti che non hanno ancora maturato un'anzianita' contributiva, o di servizio, pari a 31 anni e pone nei loro confronti una regola dissuasiva di una certa severita', che trova evidente giustificazione nella non elevata anzianita' raggiunta da tali dipendenti; ed in quanto, con riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., l'effetto economico negativo subito dagli interessati deriva da un loro atto volontario, che poteva essere revocato su istanza degli stessi dipendenti, avendo costoro la facolta' di ritirare la domanda di pensionamento, ancorche' accettata, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 8, della legge medesima. - S. nn. 439/1994, 347/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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