Corte costituzionale
Sentenza n. 285/1999
Corte cost., sent. 9 luglio 1999, n. 285
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 285/1999
- Data di deposito
- 9 luglio 1999
- Data di decisione
- 5 luglio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:285
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 24 maggio 1984
- art. 6, comma 1, lettera d), legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 17 maggio 1957
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 27 luglio 1995
- art. 108, Costituzione
Massime
Massima n. 24808
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 108 e 116 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, lett. d), l. Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna), come sostituito dall'art. 2, legge regionale 24 maggio 1984, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla l. regionale n. 20 del 1957), nella parte in cui prevede la nomina, fra i componenti dell'Ufficio regionale del referendum, chiamato a verificare la legittimita' delle richieste di referendum regionale, di "un magistrato della Sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti", in quanto, con riferimento agli artt. 108 e 116 Cost. - posto che, pur essendo la materia degli incarichi attribuibili ai magistrati compresa nella disciplina dello 'status' dei magistrati medesimi, riservata alla legge dello Stato dall'art. 108, primo comma, Cost., non incide, invece, sullo 'status' dei magistrati, e non eccede dunque dalla competenza regionale, una disposizione di legge regionale che, nel disciplinare l'organizzazione di apparati e di attivita' della Regione stessa, o da essa dipendenti, preveda l'utilizzo di magistrati per incarichi estranei ai loro compiti di istituto, conferiti o autorizzati nei limiti, sulla base dei presupposti e con le modalita' previste dalla normativa di 'status' - la disposizione impugnata non interferisce sulla composizione e sui compiti degli uffici giudiziari, ma si limita, nell'organizzare l'Ufficio regionale del referendum, a prevedere che di esso sia chiamato a far parte, fra gli altri, con attribuzione dunque di un incarico estraneo ai suoi compiti di istituto, un magistrato della Sezione giurisdizionale sarda; ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., la previsione che il magistrato contabile sia scelto fra quelli appartenenti alla sezione giurisdizionale per la Sardegna si giustifica alla stregua delle concorrenti considerazioni, secondo cui l'Ufficio centrale del referendum ha compiti ben delimitati, destinati ad essere svolti non continuativamente, ma solo in occasione della presentazione di richieste di referendum regionali, e consistenti nella verifica della legittimita' delle richieste stesse, la sua composizione e' mista e vede la presenza di magistrati delle diverse magistrature e di funzionari della Regione; l'unico compenso per i componenti e' un gettone di presenza per le sedute, e siffatto incarico non appare riconducibile ad alcuno dei casi di divieto previsti dall'art. 3, comma 6, d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388 (Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29). - S. nn. 43/1982 e 224/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, lettera d della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, concernente: "Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna"), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 108 e 116 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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