Corte costituzionale
Sentenza n. 284/1999
Corte cost., sent. 9 luglio 1999, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 284/1999
- Data di deposito
- 9 luglio 1999
- Data di decisione
- 5 luglio 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:284
Norme oggetto del giudizio
- art. 60, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1983
- art. 132, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 60, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982
Parametri
Massime
Massima n. 24805
La disposizione dell'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, in forza della quale il personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia, in caso di dispensa per infermita', non puo' essere riammesso in servizio, ha carattere di specialita', ed e' percio' da escludere che essa sia stata implicitamente travolta e sia divenuta quindi inapplicabile per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 3 del 1994, dell'art. 132, comma 1, del d.P.R. 10 gennaio 1957, nella parte in cui conteneva un analogo divieto per gli impiegati civili dello Stato. - V. S. n. 3/1994 (gia' citata nel testo), nonche', riguardo al carattere di specialita' dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, la seguente massima B. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24806
Per violazione del principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost. e assorbiti gli ulteriori profili censura formulati, l'art. 60, secondo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 - in forza del quale il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, se dispensato per infermita', non puo' essere riammesso in servizio - deve essere dichiarato illegittimo. La circostanza che la disciplina organizzativa del personale della Polizia di Stato esiga il rigoroso controllo del possesso e della conservazione dei necessari requisiti di idoneita' psico-fisica, non solo ai fini dell'assunzione, ma anche della permanenza in servizio (v., al riguardo, in particolare, l'art. 46 e seguenti della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 904 e 903) non puo' invero far ignorare che, anche in un siffatto contesto ordinamentale, l'interessato puo' ben recuperare nel tempo i predetti requisiti, sicche' non puo' certo essere l'esigenza di un particolare rigore nella scelta del personale a giustificare il divieto assoluto di riammissione del dipendente in servizio, cosi' come previsto dalla disposizione censurata, prescindendo da qualsivoglia esame di merito circa le attuali condizioni di salute dell'interessato. Ne' in contrario vale obiettare che il personale della polizia di Stato giudicato non idoneo per motivi di salute, puo' essere riutilizzato presso altre amministrazioni dello Stato, e che l'eventuale possibilita' di riassunzione conseguente alla caducazione della norma censurata non realizza un'assoluta garanzia del posto di lavoro, essendo la riassunzione pur sempre subordinata, oltre che alla vacanza del posto, alla discrezionalita' dell'amministrazione, giacche', quanto al primo argomento, va considerato che la disciplina - segnatamente contenuta nello stesso d.P.R. n. 335 del 1982 - del passaggio ad altro impiego, comporta effetti certamente non equivalenti a quelli prodotti dall'annullamento della norma in questione, e che, quanto al secondo, altra cosa sono i rilevati limiti alla possibilita' di reinserimento nel posto di lavoro, altra, invece, e' la rigida preclusione stabilita dalla disposizione impugnata. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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