Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1999

Corte cost., sent. 30 giugno 1999, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/1999
Data di deposito
30 giugno 1999
Data di decisione
24 giugno 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:271

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 1, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 24911

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, Cost., dell'art. 16, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), <<nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, nel quale ultimo abbia inizio o venga comunque a protrarsi il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, l'indennita' di maternita' debba essere determinata con riferimento alla retribuzione che sarebbe a costei spettata in relazione al regime a tempo pieno>>, in quanto, avuto riguardo ai principi generali che regolano la materia in oggetto, nonche' alle finalita' ed alle ragioni della normativa di protezione delle lavoratrici madri, la questione puo' ricevere una soluzione interpretativa, senza che la norma offra il fianco alle formulate censure. Ed infatti, posto che, qualora la lavoratrice ed il datore di lavoro abbiano gia' concordato, come nel caso di specie, la ripresa del lavoro con le modalita' del tempo pieno per un periodo coincidente in parte con quello dell'astensione obbligatoria, la sottrazione del diritto alla corresponsione dell'indennita' di maternita' calcolata in base alla retribuzione fissata per il tempo pieno si tradurrebbe in una violazione delle anzidette finalita'. Anche se la norma impugnata - contenuta com'e' in una legge di quasi trent'anni fa - non poteva prevedere che in caso di concordata trasformazione del rapporto di lavoro valesse il principio della retribuzione piu' favorevole alla lavoratrice-madre, tale lettura non e' impedita dal testo della legge, ove lo stesso venga interpretato nel nuovo contesto normativo. - Riguardo ai criteri che, alla stregua della giurisprudenza della Corte, devono guidare l'interprete nella ricostruzione della disciplina a tutela delle lavoratrici madri, v., in particolare, S. n. 132/1991, ed inoltre S. nn. 1/1987, 150/1994, 423/1995, 3/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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