Corte costituzionale
Sentenza n. 271/1999
Corte cost., sent. 30 giugno 1999, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/1999
- Data di deposito
- 30 giugno 1999
- Data di decisione
- 24 giugno 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 24911
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, Cost., dell'art. 16, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), <<nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, nel quale ultimo abbia inizio o venga comunque a protrarsi il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, l'indennita' di maternita' debba essere determinata con riferimento alla retribuzione che sarebbe a costei spettata in relazione al regime a tempo pieno>>, in quanto, avuto riguardo ai principi generali che regolano la materia in oggetto, nonche' alle finalita' ed alle ragioni della normativa di protezione delle lavoratrici madri, la questione puo' ricevere una soluzione interpretativa, senza che la norma offra il fianco alle formulate censure. Ed infatti, posto che, qualora la lavoratrice ed il datore di lavoro abbiano gia' concordato, come nel caso di specie, la ripresa del lavoro con le modalita' del tempo pieno per un periodo coincidente in parte con quello dell'astensione obbligatoria, la sottrazione del diritto alla corresponsione dell'indennita' di maternita' calcolata in base alla retribuzione fissata per il tempo pieno si tradurrebbe in una violazione delle anzidette finalita'. Anche se la norma impugnata - contenuta com'e' in una legge di quasi trent'anni fa - non poteva prevedere che in caso di concordata trasformazione del rapporto di lavoro valesse il principio della retribuzione piu' favorevole alla lavoratrice-madre, tale lettura non e' impedita dal testo della legge, ove lo stesso venga interpretato nel nuovo contesto normativo. - Riguardo ai criteri che, alla stregua della giurisprudenza della Corte, devono guidare l'interprete nella ricostruzione della disciplina a tutela delle lavoratrici madri, v., in particolare, S. n. 132/1991, ed inoltre S. nn. 1/1987, 150/1994, 423/1995, 3/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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