Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1999

Corte cost., sent. 11 febbraio 1999, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/1999
Data di deposito
11 febbraio 1999
Data di decisione
8 febbraio 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
  • art. 35, legge n. 354 del 26 luglio 1915
  • art. 69, legge n. 354 del 26 luglio 1915

Parametri

Massime

Massima n. 24431

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 24, comma primo, e 113, comma primo, Cost., gli artt. 35 e 69 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esenzione delle misure privative e limitative della liberta'), quest'ultimo come sost. dall'art. 21 l. 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale, in quanto - posto che i diritti inviolabili dell'uomo, il riconoscimento e la garanzia dei quali l'art. 2 Cost. pone tra i principi fondamentali dell'ordine giuridico, trovano nella condizione di coloro che sono sottoposti ad una restrizione della liberta' personale i limiti ad essa inerenti, connessi alle finalita' proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione, la restrizione della liberta' personale, secondo la Costituzione vigente, non comportando affatto una "capitis deminutio" di fronte alla discrezionalita' dell'autorita' preposta alla sua esecuzione; che la dignita' della persona (art. 3, comma primo, Cost.) anche in questo caso e' dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con se' lungo tutto il corso dell'esecuzione penale, conformemente all'impronta generale che l'art. 1, comma 1, della legge n. 354 del 1975 ha inteso dare all'intera disciplina dell'ordinamento penitenziario; che al riconoscimento della titolarita' di diritti deve accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, il principio di assolutezza, inviolabilita' e universalita' della tutela giurisdizionale dei diritti escludendo che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano esser fatte valere; e che la questione proposta riguarda specificamente la tutela giurisdizionale dei diritti la cui violazione sia potenziale conseguenza del regime di sottoposizione a restrizione della liberta' personale e dipenda da atti dell'amministrazione ad esso preposta, e cioe' dei diritti suscettibili di esser lesi per effetto: a) del potere dell'amministrazione di disporre, in presenza di particolari presupposti indicati dalla legge, misure speciali che modificano le modalita' concrete del "trattamento" di ciascun detenuto; b) di determinazioni amministrative prese nell'ambito della gestione ordinaria della vita del carcere (nella specie, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 6, l. n. 354 del 1975, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., era stata sollevata dal magistrato di sorveglianza in sede di decisione su reclamo proposto da detenuti avverso la determinazione della direzione dell'istituto penitenziario, che non consentiva loro di ricevere nell'istituto riviste, in ragione del loro contenuto asseritamente osceno) - il procedimento che si instaura attraverso l'esercizio del generico diritto "di reclamo" di detenuti ed internati, delineato nell'art. 35 ord. pen., nonche' nell'art. 70 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) e' privo dei requisiti minimi necessari perche' lo si possa ritenere sufficiente a fornire un mezzo di tutela qualificabile come giurisdizionale, tenuto conto che esso, ancorche' rivolto al magistrato, non si distingue da una semplice doglianza, in assenza di alcun potere dell'interessato di agire in un procedimento che ne consegua; con la conseguenza che, siccome la rilevata incostituzionalita' per omissione, nella disciplina dei rimedi giurisdizionali contro le violazioni dei diritti dei detenuti e degli internati, si presta ad essere rimediata attraverso scelte tra una gamma di possibilita', la questione proposta deve essere accolta per la parte in cui con essa viene denunciata nella disciplina dell'ordinamento penitenziario, e in particolare negli artt. 35 e 69 che disciplinano funzioni e provvedimenti del giudice di sorveglianza, un'incostituzionale carenza di mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti di coloro che si trovano ristretti nella loro liberta' personale, contestualmente chiamando il legislatore all'esercizio della funzione normativa che ad esso compete, in attuazione dei principi della Costituzione. - S. nn. 98/1965, 114/1979, 18/1982, 103/1984; 53/1993, 349/1993 e 410/1993; 227/1995, 351/1996, 212/1997 e 376/1997. O. nn. 87/1978, 166/1984, 77/1986. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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