Corte costituzionale

Sentenza n. 241/1999

Corte cost., sent. 17 giugno 1999, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/1999
Data di deposito
17 giugno 1999
Data di decisione
9 giugno 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:241

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24906

Come la Corte ha gia' piu' volte affermato, alla tutela del principio del giusto processo sono ordinate non soltanto le incompatibilita' determinate da atti compiuti nel procedimento (art. 34 cod. proc. pen.), ma anche l'astensione (art. 36) e la ricusazione (art. 37), questi ultimi istituti essendo finalizzati, al pari delle prime, alla garanzia dell'imparzialita' del giudice, intesa come terzieta'-non pregiudizio. Al riguardo, pero', nella necessaria distinzione tra tali strumenti di garanzia, nelle numerose sentenze della Corte in materia di incompatibilita' e' stata assecondata la scelta del legislatore di riferire il pregiudizio all'esercizio di funzioni, tipiche e definibili in astratto, avvenuto nello stesso procedimento, sul presupposto che solo in questi casi l'esigenza di terzieta' del giudice possa essere apprezzata fin dal momento della formazione dei collegi e degli uffici giudicanti, possa essere quindi soddisfatta con tempestive deroghe alle tabelle o agli ordinari criteri di assegnazione degli affari e non resti affidata soltanto all'iniziativa del singolo giudice o delle parti, mentre, negli altri casi, nei quali il pregiudizio consegua all'esercizio di funzioni in un diverso procedimento, lo strumento di tutela del principio del giusto processo si attiene, di norma, alla sola area degli istituti dell'astensione e della ricusazione. Tale scelta sistematica, alla quale e' improntata la disciplina positiva, non e' tuttavia contraddetta dalla sentenza n. 371 del 1996, nella quale il principio del giusto processo ha condotto a configurare una incompatibilita' che non consegue all'esercizio di funzioni in un medesimo procedimento, ma ad atti compiuti in un procedimento diverso, essendosi dichiarato illegittimo l'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata: di fronte all'eventualita' che un medesimo giudice-persona fisica ritornasse con una sentenza successiva su valutazioni di responsabilita' gia' compiute in una precedente sentenza penale, appariva necessario che il principio di terzieta'-non pregiudizio si dispiegasse al pieno delle sue capacita' qualificatorie, cosi' da far ritenere pregiudicanti, e quindi motivo di incompatibilita', le valutazioni espresse dal giudice in un precedente procedimento penale, che era si' formalmente diverso ma riguardava una vicenda sostanzialmente unitaria, che avrebbe potuto, ed anzi normalmente dovrebbe, essere giudicata nel medesimo contesto processuale. - Oltre a S. n. 371/1996 (gia' citata nel testo) v. S. nn. 306/1997, 307/1997 e 308/1997. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro

Massima n. 24907

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio del giusto processo, garantito dagli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato, il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, nei confronti di quello stesso imputato - in relazione ad un reato formalmente concorrente, ai sensi dell'art. 81, comma primo, cod. pen., con quello su cui e' chiamato a decidere - per il medesimo fatto. Invero, anche se, di regola, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, allorche' il pregiudizio alla terzieta'-imparzialita' del giudice deriva da atti compiuti in altro procedimento, si applicano le norme (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.) concernenti la astensione e la ricusazione, nella fattispecie in oggetto, benche' la precedente sentenza sia stata pronunciata, appunto, in un diverso processo, va seguita la 'ratio decidendi' che e' alla base della sentenza n. 371 del 1996. Giacche', se la incompatibilita', come si e' deciso - anche allora in deroga alla suddetta regola - in quella sentenza, deve ritenersi estesa all'ipotesi in cui il giudice abbia pronunciato, o concorso a pronunciare una precedente sentenza, nella quale, per quello stesso fatto, siano state compiute valutazioni 'incidenter tantum' in ordine alla responsabilita' penale di un terzo estraneo al processo, non puo' non essere affermata, quale garanzia indefettibile della terzieta', la incompatibilita' del giudice che in una precedente sentenza abbia gia' valutato o concorso a valutare il medesimo fatto, ai fini della responsabilita' penale, non di un terzo, ma di quello stesso imputato. - V. la precedente massima, ed ancora S. n. 371/1996 gia' citata nel testo. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso imputato per il medesimo fatto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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