Corte costituzionale
Sentenza n. 196/1999
Corte cost., sent. 28 maggio 1999, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/1999
- Data di deposito
- 28 maggio 1999
- Data di decisione
- 24 maggio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 6, I e II periodo, legge n. 443 del 8 agosto 1985
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 38, comma 4, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 116, Costituzione
Massime
Massima n. 24912
Nell'ipotesi in cui, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la interpretazione, non implausibile, in base alla quale l'autorita' rimettente abbia ritenuto la disposizione impugnata, prima che incostituzionale, applicabile nel giudizio di provenienza, non risulti condivisa nella decisione della Corte sul merito, non per questo la sollevata questione puo' essere ritenuta priva di rilevanza. (Principio affermato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38, quarto comma, e 116 Cost., dell'art. 13, sesto comma, primo e secondo periodo, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato) per la ritenuta prevalenza, in forza della norma censurata, anche agli effetti previdenziali, della nozione di impresa artigiana contenuta nelle leggi delle Regioni a statuto speciale su quella contenuta nella legge statale). - V. la seguente massima B.
Massima n. 24913
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, quarto comma, e 116 Cost. - ll'art. 13, sesto comma, primo e secondo periodo, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato), il quale, escludendo l'applicabilita' delle altre disposizioni della stessa legge nel territorio delle Regioni a statuto speciale, titolari - come nel caso di specie, la Regione Friuli-Venezia Giulia - di competenza primaria in materia di artigianato, e attribuendo efficacia a tutti gli effetti di legge alla iscrizione negli albi delle imprese artigiane disciplinati da dette Regioni, determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento fra imprese aventi caratteristiche omogenee, nella materia previdenziale, riservata alla competenza dello Stato e sottratta alla competenza (salvo quella meramente integrativa e di attuazione) delle predette Regioni. Infatti la prima parte della disposizione, che dichiara non applicabili nel territorio di dette Regioni a statuto speciale le norme della stessa legge n. 443 del 1985, puo', e quindi deve - giacche' se cosi' non fosse, la eccezione di incostituzionalita' dovrebbe essere riconosciuta fondata - essere interpretata nel senso di escludere l'applicabilita' di quelle disposizioni che, concernendo la disciplina della materia dell'artigianato, sono, nelle predette Regioni, sostituite dalle norme dettate da queste nell'esercizio della loro competenza primaria, e non nel senso che, ai fini della disciplina di rapporti estranei alla predetta materia, e afferenti alla materia previdenziale, di competenza statale, possano valere nei territori delle Regioni ad autonomia differenziata, riguardo alla nozione dell'impresa artigiana, le norme regionali (nella specie, artt. 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 febbraio 1970, n. 3 e 3 della legge della stessa Regione 10 aprile 1972, n. 17), anziche' i principi e le norme ricavabili dalla legislazione statale (art. 3, secondo comma, della stessa legge n. 443 del 1985). Ed altresi', la seconda proposizione contenuta nella disposizione impugnata non va intesa nel senso che all'impresa iscritta nell'albo delle imprese artigiane di una di tali Regioni possa applicarsi la disciplina che la legge dello Stato detta in materia previdenziale nei riguardi di siffatte imprese, anche se essa non abbia i requisiti che, secondo la medesima legge dello Stato, condizionano tale applicabilita'. Pertanto, nelle medesime Regioni risulteranno applicabili due nozioni dell'impresa artigiana: l'una, ricavata dalla legge regionale, rilevante ai fini della legislazione concernente l'artigianato; l'altra, desunta dalla legge statale, rilevante ai fini della legislazione concernente materie, come quella previdenziale, nelle quali lo Stato abbia conservato la competenza fondamentale. Cosi' intesa, e dunque esclusa ogni sua incidenza in materia previdenziale, la disposizione denunciata sfugge, sotto ogni profilo, alle formulate censure. - V., in particolare, S. n. 336/1989 - dove si afferma che, essendo la materia previdenziale riservata allo Stato, non e' ammissibile che ai fini previdenziali, la nozione di impresa artigiana sia, nelle Regioni con competenza primaria in materia di artigianato, diversa da quella della legge statale - e S. n. 307/1996, nella quale la Corte ha chiarito, in via interpretativa, che <<l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale, non fa sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa, ma al contrario il giudice deve, ai fini dell'applicabilita' del privilegio di cui all'art. 2751-'bis', numero 5, del codice civile, sindacare la reale consistenza dell'impresa, con conseguente eventuale disapplicazione ell'atto amministrativo di iscrizione di cui sia accertata la illegittimita'>>. - V. inoltre, 'ex plurimis', S. nn. 59/1966, 168/1987 e 227/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, sesto comma, primo e secondo periodo, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 38 e 116 della Costituzione, dalla Corte di cassazione a sezioni unite, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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