Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1999

Corte cost., sent. 20 maggio 1999, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
182/1999
Data di deposito
20 maggio 1999
Data di decisione
12 maggio 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:182

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24686

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 406, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (termine fissato, in via ordinaria, dall'art. 405, comma 2, dello stesso codice, in sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito un reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato) debba contenere la mera indicazione delle norme sostanziali violate e non anche la comunicazione delle iscrizioni prescritte dall'art. 335 -, in quanto il rimettente muove da una nozione di contenuto della notizia di reato, quale delineata dalla norma sottoposta al vaglio di legittimita', che non puo' essere condivisa. Infatti, pur dovendosi riconoscere che tale nozione e' la risultante di un indirizzo interpretativo, evocato dal giudice 'a quo' come <<diritto vivente>>, alla stregua del quale l'<<indicazione della notizia di reato>> richiesta dall'art. 406, comma 1, e' assolta con l'indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano necessarie precisazioni temporali o spaziali del fatto, che sono, invece, prescritte per l'informazione di garanzia, e' altresi' vero che la mancanza di uniforme determinazione da parte del legislatore del contenuto della notizia di reato e' funzionale alle finalita', definibili sulla base del necessario rispetto della parita' delle parti; in un regime in cui il dovere di compiere ogni attivita' necessaria per l'esercizio dell'azione penale va contemperato con il dovere, gravante sul pubblico ministero, di esercitare ogni sua iniziativa in modo tale da consentire all'indagato di conoscere le ragioni dell'iniziativa medesima: solo cosi', infatti, sara' reso possibile all'interessato contraddire le ragioni addotte dal titolare dell'azione penale. Pertanto, nel caso della richiesta di proroga del termine per condurre le indagini preliminari, e' inevitabile concludere che la stessa apparente genericita' delle condizioni richieste per la proroga presuppone che la 'notitia criminis' rechi quelle indicazioni di spazio e di tempo necessarie perche' l'indagato possa effettivamente esercitare il diritto di difesa garantitogli dall'art. 406, comma 3, secondo quel modello <<minimo>> che e' indicato dall'art. 369; modello che, considerato il complessivo assetto disciplinante la materia, risulta conforme al dettato costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze