Corte costituzionale
Sentenza n. 141/1999
Corte cost., sent. 22 aprile 1999, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/1999
- Data di deposito
- 22 aprile 1999
- Data di decisione
- 14 aprile 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, legge della Regione siciliana del 29 ottobre 1997
- art. 4, comma 4, legge della Regione siciliana del 29 ottobre 1997
- art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana del 29 ottobre 1997
- art. 3, legge della Regione siciliana del 23 dicembre 1997
- art. 4, comma 1, legge della Regione siciliana del 29 ottobre 1997
- art. 6, legge della Regione siciliana del 29 ottobre 1997
- art. 7, legge della Regione siciliana del 29 ottobre 1997
- art. 8, legge della Regione siciliana del 29 ottobre 1997
- art. 10, legge della Regione siciliana del 29 ottobre 1997
- art. 11, legge della Regione siciliana del 29 ottobre 1997
- art. 3, legge della Regione siciliana del 29 ottobre 1997
- art. 2, legge della Regione siciliana del 29 ottobre 1997
- art. 4, comma 5, legge della Regione siciliana del 29 ottobre 1997
- art. 1, legge della Regione siciliana del 29 ottobre 1997
- art. 9, legge della Regione siciliana del 29 ottobre 1997
- art. 1, legge della Regione siciliana del 23 dicembre 1997
- art. 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 23 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 24641
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost., nei confronti - in via principale - dell'intero complesso della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali) e - in via subordinata - nei confronti di singole disposizioni della stessa, va respinto - alla stregua del principio per cui le valutazioni consentite alla Corte costituzionale sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione proclamati dall'art. 97 Cost., riguardo alle scelte del legislatore statale e regionale relative alla creazione e all'organizzazione dei pubblici uffici, non possono eccedere i limiti del controllo di ragionevolezza - il rilievo generale secondo cui la legge denunciata non altro sarebbe, in definitiva, che un provvedimento di favore per una determinata categoria di lavoratori al fine del loro inserimento nei ruoli regionali in condizioni di privilegio. Il legislatore regionale, infatti, nella sua discrezionalita' e responsabilita' politiche, ha provveduto a ridefinire un'attivita' e un'organizzazione, caratterizzandole in maniera diversa e piu' ampia che nel passato, tanto in riferimento ai beni oggetto dell'attivita' amministrativa, quanto alle finalita' di quest'ultima (art. 5 del d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825 e legge regionale 1 agosto 1977, n. 80). E poiche', inoltre, secondo l'art. 2 della legge censurata, l'attivita' di catalogazione viene assunta come compito stabile dell'amministrazione regionale, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola, di incrementare il suo godimento, di aggiornare e gestire i dati raccolti e di diffondere la loro conoscenza, se ne deve concludere che la legge 'de qua', alla luce delle funzioni assegnate all'amministrazione e delle conseguenti necessita' organizzative, trova una giustificazione obiettiva che - a differenza da altri casi, risalenti nel tempo, in cui la legge regionale e' stata colpita da pronuncia di incostituzionalita' - si aggiunge, assorbendolo e superandolo, al concorrente e in quanto tale anch'esso legittimo, intento di far fronte al "problema occupazionale". - Sulla possibilita' di una concorrente presenza, nelle valutazioni del legislatore, dell'interesse al sostegno dell'occupazione e degli interessi della pubblica amministrazione, purche' il posto assegnato a questi ultimi resti prioritario, v. S. nn. 59/1997 e 63/1995.
Massima n. 24642
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso del Commissario dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 1 e 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997, i quali, riguardo al ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali e all'attivita' di catalogazione - che della legge sono oggetto - dettano specifiche disposizioni. Invero, se si considera che l'art. 2 della legge ridefinisce la portata dell'attivita' regionale di catalogazione e l'art. 1 predispone, in relazione a tale ridefinizione, una nuova dotazione organica che, rispetto a quella anteriore, risulta ridotta quanto al numero degli addetti e rinnovata quanto alle figure professionali - conformemente, del resto, alle tendenze della politica pubblica nazionale del settore - e che a questo risultato si e' giunti - come mostrano i lavori preparatori della legge - in base alle, non irragionevolmente operate, valutazioni delle attuali e potenziali esigenze dell'amministrazione ed al rapporto tra funzioni e personale, anche a seguito delle indicazioni provenienti dagli uffici regionali operanti nel settore - cio' che colloca le impugnate norme su un piano diverso dalla razionalizzazione dell'amministrazione in atto, cui mira la procedura promossa dalla delibera della Giunta regionale n. 332 del 7 agosto 1997, e toglie quindi peso al pur dedotto argomento che tale procedura, al momento dell'approvazione della legge 'de qua' fosse ancora in corso - se ne deve concludere che nessuno dei principi invocati dal ricorrente quali limiti della competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali dall'art. 14, lett. p) dello statuto speciale: ne' il principio, derivante dall'art. 97 Cost., della "non inversione" tra interesse dell'amministrazione e interesse all'impiego pubblico, ne' il principio (posto dall'art. 2, comma 1, lett. r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dall'art. 2, comma 2, della stessa riconosciuto espressamente come norma fondamentale di riforma economico-sociale) - che per assicurare tale "non inversione", richiede che le nuove assunzioni di personale siano precedute, oltre che dalla rideterminazione delle dotazioni organiche, dalla considerazione della nuova e piu' funzionale utilizzazione possibile del personale esistente - possono dirsi violati. - Riguardo ai principi su richiamati, cfr. S. nn. 153/1997, 59/1997, 205/1996, 444/1997, 352/1996 e 383/1994.
Massima n. 24643
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso del Commissario dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 6, 7 e 8 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali), che, per la prima applicazione della legge, prevedono una riserva di posti per il personale gia' impiegato, con contratti di diritto privato, in attivita' di catalogazione a favore dell'amministrazione regionale e attribuiscono rilevanza a tale attivita' ai fini della valutazione concorsuale dei titoli. Puo' infatti senz'altro ritenersi conforme all'interesse pubblico che precedenti esperienze non vadano perdute e anzi che la legge - come peraltro assai frequentemente avviene - preveda per esse una particolare considerazione. Ne', d'altra parte, nel caso, risulta superato il limite oltre il quale potrebbe dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca le possibilita' di accesso per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso, secondo quanto prescritto, in via normale, dall'art. 97, terzo comma, Cost., posto che la riserva (artt. 6 e 8) e' fissata nella misura del cinquanta per cento dei posti disponibili, con la riduzione (art. 7, comma 2) dal quindici al cinque per cento della ordinaria riserva di posti a favore del personale interno e che inoltre il servizio precedentemente prestato nell'ambito di rapporti di lavoro di diritto privato e' equiparato, ai fini della valutazione dei titoli di anzianita', ai servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni.
Massima n. 24644
Per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., deve dichiararsi la illegittimita' dell'art. 4 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali), laddove, riguardo ai concorsi per la copertura dei posti vacanti in organico, prevede, con norme singolari, in vista della celerita' del relativo procedimento (destinato a concludersi, secondo il comma 1, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge) al comma 2, l'affidamento a trattativa privata a una <<societa' di servizi di ogni adempimento relativo all'espletamento dei concorsi>> nel caso in cui le domande siano piu' di 20.000; al comma 3, la predisposizione da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali di uno schema di autocertificazione sulla cui base i candidati procedono alla autoattribuzione dei punteggi relativi al possesso dei titoli previsti dalla disciplina vigente in materia; al comma 4 il controllo da parte del medesimo Assessorato delle graduatorie fornite dalla societa' di servizi per un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso, e la successiva richiesta dei titoli medesimi ai candidati collocati utilmente in graduatoria. Tale disciplina - derogatoria rispetto alla legislazione vigente nella Regione siciliana in materia di pubblici concorsi - solleva problemi, rilevanti anche nella prospettiva della sua ordinata applicazione, che inducono a considerarla non conforme ai principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. Alla luce dei quali non puo' ritenersi consentito - considerati, oltre all'ampiezza lasciata, riguardo ai procedimenti concorsuali in questione (che peraltro resta incerto, in mancanza delle necessarie determinazioni, se siano solo per titoli o anche per esami) alle valutazioni dei candidati ed a quelle della "societa' di servizi", i ristretti limiti del controllo che puo' esercitarsi 'ex post factum' dall'amministrazione sulle predisposte graduatorie - che al soggetto privato venga dalle censurate norme, conferito un potere sostanziale di condizionamento che finisce col mortificare la necessaria presenza dell'ente pubblico, nella cui responsabilita' deve comunque ricadere la regolare conduzione, secondo legge, delle procedure concorsuali.
Massima n. 24645
In ordine alla censura mossa - nell'ambito delle questioni sollevate, con ricorso del Commissario dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost., riguardo alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali), contro la legge nel suo complesso e, in via subordinata, specificamente, contro alcune delle sue disposizioni - all'art. 9 della stessa, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Tale articolo - che disponeva una proroga dei contratti di lavoro di diritto privato del personale operante nel settore della catalogazione, non oltre la data di espletamento dei concorsi pubblici previsti per la copertura dei posti del ruolo organico dei beni culturali ed ambientali e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1998 - e' stato infatti espressamente abrogato dall'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 23 dicembre 1997, il cui articolo 1 contiene una nuova disciplina della proroga medesima. - V. la successiva massima F.
Massima n. 24646
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso del Commissario dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost., nei confronti dell'art. 1 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (recante, tra l'altro, "ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano"), che - in sostituzione di altra precedente norma abrogata - dispone una proroga di diciotto mesi a decorrere dal 1^ gennaio 1998, dei contratti di diritto privato del personale addetto, in base ad essi, a tale settore. A differenza di altre normative, riguardo alle quali la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 153 del 1997) ha riconosciuto la illegittimita' di proroghe immotivate - in quanto non legate alla natura dei compiti previsti - della durata di contratti di diritto privato, la disposizione oggetto dell'attuale censura si ricollega all'operazione, intrapresa dal legislatore regionale, di ridefinizione dei compiti e della posizione giuridica dei catalogatori, e cio' colloca la fattispecie - salva ovviamente una diversa valutazione ove tale collegamento, in relazione ad eventuali ulteriori proroghe, venisse a mancare - fuori della portata dei formulati rilievi. - S. n. 157/1997 (gia' citata nel testo). V. anche le precedenti massime A, B ed E.
Massima n. 24647
E' illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalita' culturali ed artistiche) con il quale si autorizzano, 'ex post factum', gli enti aventi finalita' di carattere culturale ed artistico all'utilizzazione dei contributi in loro favore erogati negli esercizi finanziari 1990 e 1991 e gia' "rendicontati", purche' "effettivamente spesi per l'attuazione del programma di attivita' presentato o comunque per i fini istituzionali degli enti medesimi". Con tale articolo, infatti, si dispone nella sostanza una copertura per l'illegittima utilizzazione di fondi a fini non rientranti tra quelli individuati dalla legge (art. 1 della legge 16 agosto 1975, n. 66), e senza che, ne' nel testo - invero alquanto oscuro - di esso, ne' nei lavori preparatori, vi sia traccia di quegli interessi pubblici che soli - secondo i principi stabiliti al riguardo dalla Corte costituzionale - possono giustificare sanatorie di atti 'ab origine' illegittimi. - Riguardo a norma di analogo contenuto, non pero' oggetto di promulgazione, di altra delibera legislativa della Regione siciliana, v. S. n. 139/1999. Sui principi su richiamati v. inoltre S. nn. 94/1995, 402/1993 e 100/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche);
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della predetta legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana col ricorso indicato in epigrafe (r. ric. n. 71 del 1997);
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della predetta legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana col ricorso indicato in epigrafe (r. ric. n. 5 del 1998);
5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'art. 9 della predetta legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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