Corte costituzionale
Ordinanza n. 75/1999
Corte cost., ord. 18 marzo 1999, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 75/1999
- Data di deposito
- 18 marzo 1999
- Data di decisione
- 11 marzo 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 374 del 21 novembre 1991
- art. 82, comma 3, codice di procedura civile
- art. 47, legge n. 374 del 21 novembre 1991
- art. 8, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
Parametri
Massime
Massima n. 24548
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, e 33, comma 5, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82, comma 3, del cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1993, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), in quanto analoghi dubbi di costituzionalita' (sollevati dallo stesso giudice rimettente) sono stati gia' dichiarati non fondati (sent. n. 5 del 1999) e non sono stati proposti profili o argomenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli gia' esaminati. - S. nn. 77/1964, 127/1985, 29/1990, 456/1993 e 5/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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