Corte costituzionale
Ordinanza n. 59/1999
Corte cost., ord. 4 marzo 1999, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 59/1999
- Data di deposito
- 4 marzo 1999
- Data di decisione
- 24 febbraio 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:59
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24542
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 91 e 92, comma 1 (fino a "superflue" ) e comma 2, cod. proc. civ. censurati in quanto consentono che la condanna della parte soccombente -ivi prevista- al rimborso delle spese in favore dell'altra parte (salva la facolta' del giudice di escludere dal rimborso spese che ritenga eccessive o superflue o di compensarle per "giusti motivi") sia pronunciata anche nei casi in cui la parte soccombente, per le sue condizioni economiche, non sia in grado di farvi fronte. Invero il motivo di incostituzionalita' dedotto, in riferimento all'art. 24 Cost., in base all'assunto che, nella prospettiva di tale eventualita', l'attore e, rispettivamente, il convenuto possano indursi a desistere dall'agire o dal difendersi in giudizio, non trova riscontro nel processo di provenienza, nel quale - come si nota nell'ordinanza di rinvio - dopo che l'attrice non solo ha gia' fatto valere, ma ha anche realizzato, la sua pretesa al pagamento delle somme dovute, ed il convenuto, a sua volta, anche se rimasto contumace, e' comparso personalmente dimostrando l'avvenuto, seppur tardivo, adempimento, oggetto del contendere sono ormai solamente le spese processuali. Mentre, l'altra censura, avanzata in riferimento all'art. 3 Cost., per pretesa ingiustificata parita' di trattamento tra convenuti abbienti e convenuti non abbienti, e' palesemente estranea alle disposizioni denunciate - che si limitano a regolare l'onere delle spese processuali fra attore e convenuto in base al principio della soccombenza, egualmente valido per entrambi - le condizioni economiche di ciascuno di essi potendo semmai assumere rilievo in diversa sede, come quella del gratuito patrocinio, relativamente alla sua attuale estensione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 e 92, comma 1 e comma 2, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze