Corte costituzionale
Ordinanza n. 54/1999
Corte cost., ord. 4 marzo 1999, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 54/1999
- Data di deposito
- 4 marzo 1999
- Data di decisione
- 24 febbraio 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, primo periodo, legge n. 2248 del 20 marzo 1865
- art. 31, regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910
Parametri
Massime
Massima n. 24458
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 4, secondo comma, primo periodo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Contenzioso amministrativo), nonche', per il caso si dovesse ritenere non abrogato, dell'art. 31 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) nelle parti in cui sottraggono all'autorita' giudiziaria il potere di sospendere in via cautelare la riscossione dei tributi. La questione e' stata infatti sollevata dal giudice istruttore - adito, con ricorsi ex art. 700 cod. proc. civ., perche' concedesse l'immediata sospensione di procedure di riscossione gia' avviate - pur ritenendo sussistenti, in base all'interpretazione, da lui ritenuta esatta, della norma impugnata, i presupposti della richiesta misura cautelare, e quindi senza condividere i pur prospettati dubbi di legittimita' costituzionale, al solo fine - affatto estraneo alla logica del promosso giudizio - di proteggere l'emananda pronuncia dell'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento. - Cfr. O. 70/1998 e 410/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, primo periodo della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo), nonché dell'articolo 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli, 3, 24 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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